Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 aprile 2002
Cara Aduc.
ho ricevuto in data 03/04/2002 un verbale di contestazione per una violazione del codice della strada riguardante un eccesso di velocita'.
l'infrazione e' stata commessa il 07/11/2001 sulla strada statale n°1 (Aurelia) al km 25.450 con un apparecchio AUTOVELOX 104/C2 46782 di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la funzionalita'.
Allo sviluppo della pellicola constatavano l'eccesso di velocita' di 17 km/h pari a 107Km/h sulla statale ove e' previsto il limite massimo di 90Km/h.
Nella notifica e' stata dichiarata l'impossibilita' a procedere alla contestazione immediata della violazione poiche' trattasi di una carreggiata una corsia per ogni senso di marcia, priva di spazi idonei per il fermo del veicolo.
Posso effettuare un ricorso su tale verbale in quanto la suddetta statale e' a due corsie per senso di marcia (compreso di separatore dei due sensi di marcia con apposito New jersey e una piccola corsia per permettere una sosta di emergenza) se si quale e' la procedura da effettuare.
Grazie.
ho ricevuto in data 03/04/2002 un verbale di contestazione per una violazione del codice della strada riguardante un eccesso di velocita'.
l'infrazione e' stata commessa il 07/11/2001 sulla strada statale n°1 (Aurelia) al km 25.450 con un apparecchio AUTOVELOX 104/C2 46782 di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la funzionalita'.
Allo sviluppo della pellicola constatavano l'eccesso di velocita' di 17 km/h pari a 107Km/h sulla statale ove e' previsto il limite massimo di 90Km/h.
Nella notifica e' stata dichiarata l'impossibilita' a procedere alla contestazione immediata della violazione poiche' trattasi di una carreggiata una corsia per ogni senso di marcia, priva di spazi idonei per il fermo del veicolo.
Posso effettuare un ricorso su tale verbale in quanto la suddetta statale e' a due corsie per senso di marcia (compreso di separatore dei due sensi di marcia con apposito New jersey e una piccola corsia per permettere una sosta di emergenza) se si quale e' la procedura da effettuare.
Grazie.
Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', tenendo presente non solo le sue argomentazioni, ma anche quelle degli agenti.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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