Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 aprile 2002
Domanda 4 aprile 2002
Gentile redazione Aduc,
ho ricevuto in questi giorni una multa dai vigili urbani, per avere lasciato la macchina con le ruote sul marciapiede.
La multa risale a novembre e non mi e' stata notificata sul posto. Ammesso che quel giorno io abbia effettivamente portato la mia auto sul luogo della multa (cosa abbastanza improbabile visto che giro per il 90% in moto anche quando piove) sul parabrezza non ho trovato nulla (per mie esperienze passate ricordo di aver trovato sempre una copia della multa sul parabrezza). Mi chiedo allora se qualsiasi "pazzo" che si svegli storto la mattina al dipartimento dei vigili urbani, mi possa mandare una multa a casa. Come devo comportarmi ?
Vi ringrazio anticipatamente per l'interessamento.

Risposta ADUC
Il verbale sul parabrezza e' a titolo informativo e la mancanza, dovuta ai piu' disparati motivi (rimozione da parte di terzi, vento, etc) non e' una irregolarita'.
Per potersi opporre a multe arbitrarie basterebbe dimostrare in maniera certa la posizione della propria vettura al momento dell'infrazione -questo perche' la parola di un pubblico ufficiale vale fino a prova contraria.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
http://www.aduc.it/SOS/modulo13.html
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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