Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 aprile 2002
Domanda 3 aprile 2002
Salve. Il 22/10/2001 mi e' stata rilevata un'infrazione tramite autovelox modello 512.la data di notifica e' 11/3/2001,la data di arrivo a casa e' il 22/03/2002.Andavo a 72Km/h (tolta la tolleranza) mentre il limite era di 50Km/h.So che posso fare ricorso. Le mie domande sono:
1) fa fede la data di notifica o la data sul timbro postale, ed il limite e' di 150 giorni?
2) se faccio ricorso per la mancata contestazione, la multa devo pagarla prima? Perche' ho letto da qualche parte che se no raddoppia. Vorrei chiarito questo punto.
Vi ringrazio anticipatamente.

Risposta ADUC
Il limite e' di 150 gg dall'identificazione del trasgressore sino alla data di spedizione della raccomandata. Pertanto, e' la data di spedizione (21 o 22 marzo) che deve verificare.
Per non pagare entro i 60 gg previsti ed evitare contestualmente il rischio del relativo raddoppio (in caso si opponesse davanti al Prefetto, in caso di rigetto non potrebbe comunque evitare il raddoppio, mentre agendo davanti al giudice si') occorre richieda al giudice la sospensione, oltre che l'annullamento.
Se la ricevesse, potrebbe omettere il pagamento entro i 60 gg dalla data del ritiro dell'atto (si ricordi che il ricorso al giudice deve avvenire nei 30 gg, all'Ufficio del luogo dov'e' avvenuto il fatto), ma in assenza di esplicito accoglimento, sarebbe piu' opportuno pagare, poiche' pur se e' vero che il giudice puo' decidere in merito anche in sede di emissione della sentenza, tuttavia stante il mancato pagamento e' comunque a rischio raddoppio.
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