Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 aprile 2002
Sono in procinto di acquistare l'appartamento adiacente al mio che e' in comunione di beni con mia moglie (eta' marito 43 anni, eta' moglie 41); ne consegue che il nuovo appartamento e' seconda casa con imposta di registro+tasse ipotec+catastali pari al 10%. Nell'ipotesi di intestare l'appartamento ai figli (n. 2 minorenni) o meglio ancora ad uno solo dei 2 quali sono i vantaggi e gli svantaggi sia dal punto di vista fiscale che legale? Cioe' con la casa intestata ad un figlio cosa succede con la maggiore eta' del figlio? potendo intestare la casa ad un figlio e donare quella che oggi utilizziamo all'altro figlio (i 2 appartamenti sono di uguale metratura sono adiacenti, sullo stesso piano) siamo cautelati che il figlio che ha avuto la casa acquistata non impugni la donazione dell'altro appartamento? E' possibile mettere l'usufrutto sul nuovo appartamento o costa troppo visto la ns. eta'. Grazie.
Risposta ADUC
Il problema nell'intestare beni ai minori e' che occorre anche il consenso del giudice e deve essere riconosciuta l'opportunita' e la convenienza nell'attribuzione.
Ad ogni modo, a queste condizioni sarebbe possibile effettuare il trasferimento all'uno e la donazione all'altro (non ci sono particolari variazioni che possano subentrare con la maggiore eta') indicando per l'acquisto la donazione di denaro a favore del figlio.
Meglio ancora, pero' (per non mettere il figlio che riceve la donazione in posizione "debole"), se entrambi i trasferimenti potessero risultare a titolo oneroso.
Infatti, pur se la legittima risulterebbe non essere lesa nel caso entrambe le situazioni risultassero provenire da donazione (una in natura e l'altra in soldi), la donazione piu' palese ed evidente -che potrebbe essere contestata- e' quella della casa.
Quale che sia la soluzione scelta (cointestazione di entrambe le case ad entrambi, oppure donazione ad entrambi o trasferimento a titolo oneroso ad entrambi) l'usufrutto sarebbe opportuno per vostra tutela.
Ad ogni modo, a queste condizioni sarebbe possibile effettuare il trasferimento all'uno e la donazione all'altro (non ci sono particolari variazioni che possano subentrare con la maggiore eta') indicando per l'acquisto la donazione di denaro a favore del figlio.
Meglio ancora, pero' (per non mettere il figlio che riceve la donazione in posizione "debole"), se entrambi i trasferimenti potessero risultare a titolo oneroso.
Infatti, pur se la legittima risulterebbe non essere lesa nel caso entrambe le situazioni risultassero provenire da donazione (una in natura e l'altra in soldi), la donazione piu' palese ed evidente -che potrebbe essere contestata- e' quella della casa.
Quale che sia la soluzione scelta (cointestazione di entrambe le case ad entrambi, oppure donazione ad entrambi o trasferimento a titolo oneroso ad entrambi) l'usufrutto sarebbe opportuno per vostra tutela.
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