Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 aprile 2002
Oggetto: Chiusura cc banca 121
Spett. Le A.D.U.C.
Vi avevo scritto per un problema con un conto corrente della banca 121. Sotto trovate la vostra risposta. Ora vi riassumo brevemente il problema. La Banca 121 dal 1 aprile 2002 renderà a pagamento tutti i prelievi bancomat da sportelli di altre banche che non siano 121 o Monte Paschi di Siena. Nel contratto di sottoscrizione del conto corrente, in merito alla risoluzione del contratto, si rimandava all'articolo 118. Bene: da come la vedo io, visto che è stata la banca a modificare le condizioni iniziali e visto che queste condizioni sono a me sfavorevoli, io avrei diritto alla chiusura del conto corrente senza incorrere nelle onerose spese di chiusura. Stando alla Banca 121 (interpellando il loro Customer Care) l'interpretazione del passo "il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate" va intesa in questo modo:
"Prima delle variazioni a me sfavorevoli, era previsto che per chiudere il conto io dovessi pagare delle spese di chiusura. Ora io ho diritto (in base all'articolo 118) di chiedere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate e quindi devo pagare le spese di chiusura perché queste ultime facevano parte, appunto, delle condizioni precedentemente praticate."
Lasciamo per un momento da parte la questione del preavviso dei 15 gg. Che la banca non sembra contestare. Ora io mi, e vi, domando: "E' corretta l'interpretazione partigiana che la banca 121 da dell'articolo 118 ?????"
Vi chiedo anche, qualunque sia la risposta, se possibile, di dare un po' di risalto sul vostro sito a questo problema, che riguarda molti consumatori e che neanche una settimana fa ha tenuto banco sul newsgroup it.discussioni.consumatori.tutela
Spett. Le A.D.U.C.
Vi avevo scritto per un problema con un conto corrente della banca 121. Sotto trovate la vostra risposta. Ora vi riassumo brevemente il problema. La Banca 121 dal 1 aprile 2002 renderà a pagamento tutti i prelievi bancomat da sportelli di altre banche che non siano 121 o Monte Paschi di Siena. Nel contratto di sottoscrizione del conto corrente, in merito alla risoluzione del contratto, si rimandava all'articolo 118. Bene: da come la vedo io, visto che è stata la banca a modificare le condizioni iniziali e visto che queste condizioni sono a me sfavorevoli, io avrei diritto alla chiusura del conto corrente senza incorrere nelle onerose spese di chiusura. Stando alla Banca 121 (interpellando il loro Customer Care) l'interpretazione del passo "il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate" va intesa in questo modo:
"Prima delle variazioni a me sfavorevoli, era previsto che per chiudere il conto io dovessi pagare delle spese di chiusura. Ora io ho diritto (in base all'articolo 118) di chiedere l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate e quindi devo pagare le spese di chiusura perché queste ultime facevano parte, appunto, delle condizioni precedentemente praticate."
Lasciamo per un momento da parte la questione del preavviso dei 15 gg. Che la banca non sembra contestare. Ora io mi, e vi, domando: "E' corretta l'interpretazione partigiana che la banca 121 da dell'articolo 118 ?????"
Vi chiedo anche, qualunque sia la risposta, se possibile, di dare un po' di risalto sul vostro sito a questo problema, che riguarda molti consumatori e che neanche una settimana fa ha tenuto banco sul newsgroup it.discussioni.consumatori.tutela
Risposta ADUC
dalla sua impostazione, parrebbe effettivamente un controsenso, ma in realta' non e' cosi'. Infatti, il punto e' questo: posto che e' legittimo variare le condizioni contrattuali di conto corrente (la tipologia negoziale e' tale che la variazione e' l'essenza stessa del rapporto) esse devono avvenire secondo le tassative disposizioni previste. Di conseguenza, se i termini di preavviso per la messa a disposizione delle variazioni nei locali della banca sono stati rispettati, la variazione e' legittima ed applicabile dal momento previsto per l'entrata in vigore. Di conseguenza, se lei chiedesse adesso la chiusura, varrebbero le nuove disposizioni applicate. Sarebbe invece contestabile il mancato rispetto delle condizioni previste, da contratto o per le successive modifiche legittime.
Pertanto, questo e' il punto che deve essere valutato e -nel caso- contestato.
Le facciamo inoltre presente che, se fosse corretta la sua interpretazione, secondo la quale lei avrebbe diritto alla chiusura gratis del conto a causa delle modifiche contrattuali, nessuno, paradossalmente, pagherebbe mai spese di chiusura: basterebbe attendere una qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali
Pertanto, questo e' il punto che deve essere valutato e -nel caso- contestato.
Le facciamo inoltre presente che, se fosse corretta la sua interpretazione, secondo la quale lei avrebbe diritto alla chiusura gratis del conto a causa delle modifiche contrattuali, nessuno, paradossalmente, pagherebbe mai spese di chiusura: basterebbe attendere una qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali
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