Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
28 marzo 2002
Oggetto: ricorso autovelox
Spettabile Aduc, nella speranza di una VS risposta, vi espongo il mio caso. In data 27.03.2002 mi veniva notificata la violazione dell'art.142/9 del CDS in quanto "alla guida di veicolo superava di oltre 40 KM/H i limiti di velocita'". La violazione risale al 08.03.2001, tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, localita' Magliano Sabina.
Nell'immediatezza della violazione, non sono stato fermato da nessuna pattuglia; gli agenti rilevatori della violazione non sono gli stessi che hanno materialmente compilato il verbale; nello stesso verbale, i compilatori scrivono che "non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione a causa dell'elevata velocita', per la conformazione della strada, per il traffico intenso a scorrimento veloce, non si e' potuto contestare nell'immeditezza la violazione per motivi di sicurezza della circolazione...".
La mia domanda e' la seguente: facendo ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, facendo leva sulla mancata contestazione immediata, ho possibilita' di non pagare la contravvenzione o di "salvare" la patente?
E' consigliabile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Ringraziandovi anticipatamente
Spettabile Aduc, nella speranza di una VS risposta, vi espongo il mio caso. In data 27.03.2002 mi veniva notificata la violazione dell'art.142/9 del CDS in quanto "alla guida di veicolo superava di oltre 40 KM/H i limiti di velocita'". La violazione risale al 08.03.2001, tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, localita' Magliano Sabina.
Nell'immediatezza della violazione, non sono stato fermato da nessuna pattuglia; gli agenti rilevatori della violazione non sono gli stessi che hanno materialmente compilato il verbale; nello stesso verbale, i compilatori scrivono che "non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione a causa dell'elevata velocita', per la conformazione della strada, per il traffico intenso a scorrimento veloce, non si e' potuto contestare nell'immeditezza la violazione per motivi di sicurezza della circolazione...".
La mia domanda e' la seguente: facendo ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, facendo leva sulla mancata contestazione immediata, ho possibilita' di non pagare la contravvenzione o di "salvare" la patente?
E' consigliabile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Ringraziandovi anticipatamente
Risposta ADUC
Occorre che sia preciso: si tratta di un verbale o di una cartella?
Se fosse una cartella vuol dir che prima c'e' stato un verbale -e non essendo stato ritirato (salvi vizi di notifica dello stesso)- e' a questo punto difficile contestare nel merito.
Se invece fosse proprio il verbale, non si capisce su quale base possano averle notificato l'atto solo adesso: ma salve legittime giustificazioni (che visto il termine non sapremmo individuare) la notifica doveva avvenire entro 150gg. e dunque questo e' motivo di contestazione.
Inoltre, mancando il fermo e la contestazione immediata, e' contestabile l'attribuzione della sospensione della patente: presentando (senza ricorso) al Comando piu' vicino in luogo della patente una dichiarazione nella quale specifichera' di non essere in condizione di determinare chi effettivamente fosse alla guida dell'auto al momento dell'infrazione; non ci saranno piu' gli estremi per rendere legittima la sospensione che di conseguenza non potra' essere comminata.
Avverso la contravvenzione in se', invece, potra' ricorrere al giudice.
Il quale ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Se fosse una cartella vuol dir che prima c'e' stato un verbale -e non essendo stato ritirato (salvi vizi di notifica dello stesso)- e' a questo punto difficile contestare nel merito.
Se invece fosse proprio il verbale, non si capisce su quale base possano averle notificato l'atto solo adesso: ma salve legittime giustificazioni (che visto il termine non sapremmo individuare) la notifica doveva avvenire entro 150gg. e dunque questo e' motivo di contestazione.
Inoltre, mancando il fermo e la contestazione immediata, e' contestabile l'attribuzione della sospensione della patente: presentando (senza ricorso) al Comando piu' vicino in luogo della patente una dichiarazione nella quale specifichera' di non essere in condizione di determinare chi effettivamente fosse alla guida dell'auto al momento dell'infrazione; non ci saranno piu' gli estremi per rendere legittima la sospensione che di conseguenza non potra' essere comminata.
Avverso la contravvenzione in se', invece, potra' ricorrere al giudice.
Il quale ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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