Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Ho ricevuto una multa con Autovelox mod.104/C2 1510 in data 16/02/02(timbro Postale). La multa e' stata effettuata il 17/09/02.La multa e' di lire 131 euro.
Cosa devo fare?
Se avete bisogna di altri dati sono a Vostra disposizione.
RICHIESTA - Ho ricevuto una multa con Autovelox mod.104/C2 1510 in data 16/02/02(timbro Postale). La multa e' stata effettuata il 17/09/02.La multa e' di lire 131 euro.
Cosa devo fare?
Se avete bisogna di altri dati sono a Vostra disposizione.
Risposta ADUC
Ci pare che la multa rientri nei 150gg. dalla possibilita' di effettuare l'identificazione. Pertanto, da questo punto di vista sconsiglieremmo l'opposizione. Se vuole, puo' tentare di contestare la mancanza del fermo immediato (in tale fase, potra' allora aggiungere anche tutti gli altri piccoli vizi che possa riscontrare sull'atto, in quanto -pur potendo non essere di per se' determinanti, sono pur sempre punti in piu' a favore). Sara' comunque il giudice a valutare e stabilire se -nel caso in esame- sia o meno possibile accettare l'opposizione a causa della mancanza di fermo immediato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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