Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Posso contestare una multa rilevata con Autovelox (modello104/C2)
A) Per la non univocita' degll'agente rilevatore dell'infrazione con quella dell'agente Notificatore.
B) perche' la residenza dell' intestatario del veicolo in dicata sul verbale di contestazione e' errata: "via G. 71" invece di "Via G. 7"
C) L'apparecchio di rilevamento era nascosto dietro una costruzione cosi' come l'automobile della polizia stradale.
La contravvenzione e' stata rilevata sulla strada AA 22
RICHIESTA - Posso contestare una multa rilevata con Autovelox (modello104/C2)
A) Per la non univocita' degll'agente rilevatore dell'infrazione con quella dell'agente Notificatore.
B) perche' la residenza dell' intestatario del veicolo in dicata sul verbale di contestazione e' errata: "via G. 71" invece di "Via G. 7"
C) L'apparecchio di rilevamento era nascosto dietro una costruzione cosi' come l'automobile della polizia stradale.
La contravvenzione e' stata rilevata sulla strada AA 22
Risposta ADUC
A nostro avviso, ci sono ben poche possibilita' in quanto si tratta di particolari la cui rilevanza e' eccessivamente soggettiva. Pertanto, sconsiglieremmo l'opposizione. Se comunque volesse tentare, ricordiamo le relative modalita'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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