Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

9 marzo 2002
Domanda 9 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Sono stato multato per infrazione dell'art.142 c.8 del cds a mezzo autovelox 104/C. Gli accertatori erano posizionati entrambi a circa 300 metri dall'apparecchio rilevatore nascosti dietro a degli ostacoli che gli impedivano di vedere l'automezzo che transitava davanti all'autovelox.
Insieme a me transitavano altri veicoli.
Ho dichiarato immediatamente sul verbale che la velocita' sul monitor non era la mia.
Ci sono gli estremi per contestare il verbale?
E' vero che uno degli accertatori deve essere posizionato accanto all'autovelox?
Grazie per l'aiuto, attendo risposta.

Risposta ADUC
Visto il modello citato, ci pare difficile contestare l'attribuzione, in quanto l'auto viene fotografata. In caso l'apparato operasse fuori del controllo degli agenti, sicuramente puo' contestare (anche se occorre provarlo): ma sara' poi il giudice a valutare ed a decidere se, caso per caso, l'opposizione e' accoglibile e legittimata.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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