Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Spett.Le A.D.U.C.
In data 12-09-2001 mezzo autovelox la polizia stradale mi rivela la violazione dell'art. 142/8 del C.d.S.
Il verbale di contestazione é stato redatto in data 12-02-2002 e notificato il 21-02-2002.
Il 05-03-2002 tramite raccomandata mi sono state recapitate la copia del verbale, la copia della notifica e il bollettino per pagare la multa.
Visto che il verbale e stato redatto dopo 153 giorni dal 12-09-2001 e che la raccomandata è arrivata dopo 173 giorni dalla violazione è possibile ricorrere al prefetto in base all'art. 201 comma 1 e comma 5 del C.d.S. o la data del verbale vale come accertamento della violazione?
Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
RICHIESTA - Spett.Le A.D.U.C.
In data 12-09-2001 mezzo autovelox la polizia stradale mi rivela la violazione dell'art. 142/8 del C.d.S.
Il verbale di contestazione é stato redatto in data 12-02-2002 e notificato il 21-02-2002.
Il 05-03-2002 tramite raccomandata mi sono state recapitate la copia del verbale, la copia della notifica e il bollettino per pagare la multa.
Visto che il verbale e stato redatto dopo 153 giorni dal 12-09-2001 e che la raccomandata è arrivata dopo 173 giorni dalla violazione è possibile ricorrere al prefetto in base all'art. 201 comma 1 e comma 5 del C.d.S. o la data del verbale vale come accertamento della violazione?
Ringraziandovi anticipatamente per l'attenzione colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
Risposta ADUC
in caso non vi fosse stato fermo immediato -e comunque verificando per sicurezza che non ci fossero giustificazioni valide per il ritardo nell'identificazione e nell'emissione del verbale- il ricorso e' legittimo e motivato.
Ad ogni modo, consiglieremmo -se possibile- di presentarlo al giudice di pace e non al Prefetto, essendo maggiore la possibilita' di un rigetto, in questo caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, consiglieremmo -se possibile- di presentarlo al giudice di pace e non al Prefetto, essendo maggiore la possibilita' di un rigetto, in questo caso.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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