Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - ho preso la multa per velocita' ma senza la fotografia ma semplicemente hanno stampato uno scontrino senza estremi della macchina da cui risultava solo la velocita'. In quel momento la mia autovettura era preceduta e seguita da altre macchine. Secondo voi e' dovuto il pagamento di tale multa
RICHIESTA - ho preso la multa per velocita' ma senza la fotografia ma semplicemente hanno stampato uno scontrino senza estremi della macchina da cui risultava solo la velocita'. In quel momento la mia autovettura era preceduta e seguita da altre macchine. Secondo voi e' dovuto il pagamento di tale multa
Risposta ADUC
Ci pare di capire si trattasse di un Telelaser.
Di per se', il sistema e' ammesso. Quello che e' contestabile -come tentativo- e' di mettere in dubbio la regolarita' del rilievo presupponendo l'aleatorieta' del medesimo in quanto eseguito dall'agente manualmente -e di conseguenza potenzialmente a rischio errore.
Senza, pero', che vi siano garanzie di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Di per se', il sistema e' ammesso. Quello che e' contestabile -come tentativo- e' di mettere in dubbio la regolarita' del rilievo presupponendo l'aleatorieta' del medesimo in quanto eseguito dall'agente manualmente -e di conseguenza potenzialmente a rischio errore.
Senza, pero', che vi siano garanzie di accoglimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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