Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 marzo 2002
Domanda 3 marzo 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Gentilissima ADUC, in seguito ad un cambio di residenza non ancora registrato al PRA(io ho fatto le comunicazioni di dovere,tanto e' vero che ho ricevuto i tagliandini da applicare a patente e libretto) mi e' stato notificato un verbale per divieto di transito esattamente 135 giorni dopo l'infrazione, al mio vecchio indirizzo.
Al mio attuale indirizzo la notifica e' arrivata dopo 157 giorni.
Ho gia' letto in una vostra precedente risposta che i 150 giorni devono trascorrere dalla data di identificazione del soggetto e non dalla data dell'infrazione, e difatti il giudice di pace a cui ho fatto ricorso mi ha detto che devo pagare.
Mi e stato pero' detto dal comandante dei vigili del mio paese che in realta' la normativa e' da poco cambiata e che ora e' compito di chi emette la notifica risalire alla residenza del soggetto in 150 giorni e che quindi il giudice di pace doveva accogliere il mio ricorso.
Volevo chiedervi se effettivamente questa sia la nuova normativa e nel caso cosa posso fare ora. In attesa vi ringrazio cordialmente.

Risposta ADUC
In primo luogo, la normativa sarebbe applicabile per i casi avvenuti dopo l'entrata in vigore della norma (non e' chiara la tempistica, nel suo caso).
Ad ogni modo, non sappiamo quali siano gli estremi sulla cui base sia stata emessa la valutazione. Ci spieghiamo meglio: il termine di 150gg. -adesso- decorre dalla data in cui risulta identificabile il soggetto. Questo vuol dire che un errore di notifica commesso potrebbe non essere giustificabile se il ritardo fosse dovuto ad una negligenza degli accertatori. Se cioe' l'effettiva residenza fosse accertabile immediatamente, l'errore non sarebbe giustificato. Ma se l'invio al vecchio indirizzo risultasse dovuto ad un mancato aggiornamento da parte degli uffici competenti, allora non sarebbe -il ritardo- addebitabile agli agenti. Da questo punto di vista, pero', non ci sono differenze sostanziali tra prima ed adesso. La differenza consiste nel fatto che non debba esserci negligente ritardo nell'accertamento. Pertanto, i 150gg. non potranno piu' decorrere dal giorno in cui i vigili hanno finalmente deciso di andare al Pra a fare la visura (data dell'accertamento), ma dalla data in cui POTEVANO effettuarlo (ad esempio, per una multa effettuata il venerdi' notte, subito dal lunedi' successivo). Ma se poi, dalla visura effettuata questo fantomatico lunedi', dovesse venire fuori che il Pra non era ancora aggiornato, i termini ridecorrerebbero dall'accertamento effettivo. Se invece l'invio avvenisse indebitamente all'indirizzo sbagliato, adesso -come prima- il ritardo nella notifica sarebbe indebito, immotivato e dunque contestabile -ricorrendo in Corte di Cassazione, nel suo caso, contro il giudizio espresso dal Giudice di Pace.
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