Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 gennaio 2000
Oggetto: QUESITI RELATIVI ALL’ I.C.I. ED ALLA "TUTELA DELLA MATERNITA’
".
Desidererei avere alcuni chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito a due articoli della LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" nonché alle leggi precedenti alle quali codesti articoli si rimandano.
1) CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno) …………
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
Quesito 1) Se a tuttora non è pervenuta al contribuente alcuna comunicazione dell'avvenuto classamento della unità immobiliare, può l’amministrazione comunale far pervenire liquidazioni in merito agli anni 1993 e seguenti per diversità tra rendita presunta e rendita effettiva ?
".
Desidererei avere alcuni chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito a due articoli della LEGGE 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" nonché alle leggi precedenti alle quali codesti articoli si rimandano.
1) CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno) …………
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
Quesito 1) Se a tuttora non è pervenuta al contribuente alcuna comunicazione dell'avvenuto classamento della unità immobiliare, può l’amministrazione comunale far pervenire liquidazioni in merito agli anni 1993 e seguenti per diversità tra rendita presunta e rendita effettiva ?
Risposta ADUC
SI', poiche’ la rendita "presunta" avrebbe dovuto essere conforme a quella risultata effettiva. Se cosi’ non e’, o si fa ricorso (con tanto di relazione tecnica) entro 2 mesi dalla notifica al Tar, altrimenti si accetta.
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