Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
25 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Desidero sapere se sul verbale di contestazione di una sanzione amministrativa e' "obbligatorio" riportare - da parte della P.A. - sia l' organo al quale l' eventuale ricorso deve essere inviato, sia la possibilita' di esperire ricorso giurisdizionale ed eventualmente anche i termini entro i quali devono essere presentati i due ricorsi? Grazie.
RICHIESTA - Desidero sapere se sul verbale di contestazione di una sanzione amministrativa e' "obbligatorio" riportare - da parte della P.A. - sia l' organo al quale l' eventuale ricorso deve essere inviato, sia la possibilita' di esperire ricorso giurisdizionale ed eventualmente anche i termini entro i quali devono essere presentati i due ricorsi? Grazie.
Risposta ADUC
Il contravventore deve essere in condizione di esperire l'opposizione nei termini consentiti. Pertanto si', occorre vi siano le indicazioni per ricorrere. Nel caso in cui a mancare fosse l'opposizione all'Autorita' giudiziaria, trattandosi di procedimento ordinario potrebbe anche verificarsi che detta mancanza venga ritenuta sopperibile. Tuttavia, e' sicuramente comunque contestabile, in quanto le possibilita' di opposizione devono essere previste e mancando, si fornisce un elemento da mettere in discussione.
Volendo opporsi, si ricorda di provvedere entro 30gg. dalla notifica, ricorrendo al giudice di pace del luogo dove l'infrazione e' avvenuta, contestando le irregolarita' e chiedendo sospensione ed annullamento.
Puo' esserci anche il rischio di dover pagare le spese di giudizio, in caso di rigetto. Inoltre, occorre portare l'atto di persona, presenziare alle udienze e pagare entro 60gg. nel caso in cui non fosse accolta la sospensione.
Volendo opporsi, si ricorda di provvedere entro 30gg. dalla notifica, ricorrendo al giudice di pace del luogo dove l'infrazione e' avvenuta, contestando le irregolarita' e chiedendo sospensione ed annullamento.
Puo' esserci anche il rischio di dover pagare le spese di giudizio, in caso di rigetto. Inoltre, occorre portare l'atto di persona, presenziare alle udienze e pagare entro 60gg. nel caso in cui non fosse accolta la sospensione.
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