Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 febbraio 2002
Domanda 21 febbraio 2002
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RICHIESTA - Mio marito ha ricevuto il 16 febbraio 2002 5 verbali di accertamento di violazioni all'art. 7/1 C.d.S. commesse tra il 25 settembre ed i 3 ottobre 2001 in Corso Rinascimento a Roma (di fronte al Senato). I verbali sono stati elevati da ausiliari del traffico che hanno dedotto l'impossibilita' dell'immediata contestazione per non intralciare il servizio di pubblico trasporto. L'ausiliario e' individuato tramite nome e cognome e n.ro di matricola, ma non c'e' firma sul verbale.
Considerato che, per quanto so, legittimati ad accertare tali violazioni sono soltanto gli ispettori delle aziende di trasporto, vorrei sapere se possiamo utilmente proporre opposizione per i seguenti motivi: nullita' del verbale per mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario; illegittima omessa immediata contestazione sul presupposto che gli ispettori, almeno in un caso, non si trovavano sull'autobus ma lungo la strada, e quindi avrebbero potuto fermare il motociclo; eccessiva dilatazione del termine fra l'accertamento e la notifica del verbale, che -seppur nei termini- ci ha esposto a rischio di numerose contravvenzioni (molto probabilmente nei prossimi mesi ne riceveremo delle altre, considerato che per lungo tempo il transito alle due ruote su quel tratto di strada era tollerato. Faccio presente che il motociclo e' regolarmente iscritto a nome del proprietario presso la Motorizzazione ed il PRA di Roma, ove mio marito risiede da molti anni, e pertanto l'accertamento sulla proprieta' del mezzo e' agevole e veloce.
Se ci sono, a vostro parere, altri motivi di impugnazione. Il termine del ricorso avanti al Giudice di Pace e' di 30 o 60 giorni? Grazie anticipatamente.

Risposta ADUC
Le contravvenzioni elevate dagli ausiliari sono valide a tutti gli effetti: inizialmente giustificate da sentenze, poi dalle delibere comunali e successivamente dalla legge, inserita nella Finanziaria 2000.
E' importante che ci sia la identificabilita', che in effetti ci pare esserci, dell'ausiliario. Infatti nel verbale di notifica e' importante che sia, in qualche modo, identificabile l'autore del verbale.
Tutte le altre considerazioni non forniscono appigli per presentare un valido ricorso.
Ad ogni modo, essendo poi, di fatto, stabilito dal giudice al quale presentera' il ricorso, valutare sulla ammissibilita' dello stesso, le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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