Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - salve mi chiamo cristiano, l'altra settimana sono stato fermato dai carabinieri, i quali mi hanno fatto una multa per aver violato la legge c.d. 9 di all'articolo 141 comm. 3° e 8°: " il conducente del veicolo indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocita' in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato". Visto e considerato che le forze dell'ordine non erano in possesso di strumenti elettronici in grado di misurare le velocita', vi chiedo se posso fare ricorso per farmi togliere la multa. Io ho dichiarato che avevo una velocita' adeguata e non ho firmato il verbale. Attendo vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente, saluti cristiano.
RICHIESTA - salve mi chiamo cristiano, l'altra settimana sono stato fermato dai carabinieri, i quali mi hanno fatto una multa per aver violato la legge c.d. 9 di all'articolo 141 comm. 3° e 8°: " il conducente del veicolo indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocita' in modo da non costituire pericolo nell'attraversamento di un centro abitato". Visto e considerato che le forze dell'ordine non erano in possesso di strumenti elettronici in grado di misurare le velocita', vi chiedo se posso fare ricorso per farmi togliere la multa. Io ho dichiarato che avevo una velocita' adeguata e non ho firmato il verbale. Attendo vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente, saluti cristiano.
Risposta ADUC
Occorre attenda la notifica del verbale, la quale dovra' avvenire entro 150gg. dal fatto.
Di per se', questa multa e' contestabile in quanto -mancando strumenti di rilievo- non c'e' modo di contestare detta velocita' in modo specifico. Tuttavia, anche l'opinione degli agenti ha valore: pertanto, sono le parole -all'interno di una situazione ben specifica- che dovranno essere attentamente valutate.
Sara' poi il giudice a valutare -secondo la propria sensibilita' giuridica e sociale- se il verbale possa o meno essere annullato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Di per se', questa multa e' contestabile in quanto -mancando strumenti di rilievo- non c'e' modo di contestare detta velocita' in modo specifico. Tuttavia, anche l'opinione degli agenti ha valore: pertanto, sono le parole -all'interno di una situazione ben specifica- che dovranno essere attentamente valutate.
Sara' poi il giudice a valutare -secondo la propria sensibilita' giuridica e sociale- se il verbale possa o meno essere annullato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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