Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 gennaio 2000
Domanda 21 gennaio 2000
21-Gen-00
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............mi è stato notificato un verbale di contestazione per violazione dell'art. 142 del C.D.S.
A tutt'oggi dopo mia richiesta con raccomandata A.R. di potere visionare gli atti fotografici e cartacei probanti, non ho ricevuto risposta da parte della sezione di polizia stradale accertatrice.
Essendo in scadenza il termine di 60 gg. per il pagamento come devo comportarmi.
Tra l'altro
-il verbale di contestazione inviatomi manca del verbale di accertamento.
-il verbalizzante è diverso dagli AGT accertatori
-solo su un foglio a parte e non sul verbale di contestazione è scritto che potevo fare ricorso entro 30 gg. al Pretore competente. Il fatto che sia scritto su altro foglio e non sul verbale, potrebbe essere usato da me a mio vantaggio ai fini di un ricorso; es: NON C'ERA. Si forse è poco legale, ma anche il modo che usano nel redigere questi verbali è tale, quasi come ciclostili in cui cambiano il nome di chi deve pagare, infatti: affermano, con la classica dicitura, che non hanno potuto fermarmi; beh ditemi voi se su una statale larga in quel punto, quanto una autostrada, alle 4.17 di mattina, quindi c'ero io forse un'altro e loro, era così impossibile fermarmi
Grazie per il Vs. operato
Spero di potere avere la Vs. in tempo utile

Risposta ADUC
non e' questione di "poco legale" o meno, ma del fatto che l'omissione potrebbe non essere ritenuta sufficiente, poiche' dipende da come il giudice valutera' la cosa. Difatti, che contro la contravvenzione sia previsto il ricorso in Tribunale (il pretore non esiste piu') e' una questione di legge e non contrattuale: dunque conoscibile. Pertanto, un giudice potrebbe ritenerla un'omissione ed un'altro no. Stesso dicasi per il mancato fermo. Quello che le vogliamo dire e' che non esiste la "certezza assoluta": esistono giudici che ritengono validissime tali obiezioni e giudici che invece non le ritengono valide.
Il suo problema e' che a questo punto sarebbe possibile solo il ricorso al Prefetto (entro 60 gg il ricorso va fatto al Prefetto, mentre 30 sono i giorni per il ricorso in Tribunale). Il ricorso al Prefetto glielo sconsigliamo con decisione: nella valutazione dei prefetti, infatti, questi elementi non vengono in alcun modo considerati e sicuramente il ricorso verrebbe rigettato.
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