Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc, mi hanno appena notificato a mezzo posta un accertamento di violazione dell'art.142/8 del C.d.S. relativo ad un'infrazione accertata con autovelox mod. 104 c-2 per aver superato di 17 km aorari il limite di velocita'.
Nel predetto, al rigo -la violazione non e' stata immediatamente contestata -si legge: "Accertata con apposito apparato che consente di determinare l'illecito in tempo successivo al transito del veicolo e per motivi di organizzazione del servizio non era disponibile la seconda pattuglia per la contestazione immediata"
Da utente, con qualche nozione del settore (vista la mia professione) vi pongo qualche quesito: 1 il modello 104 C-2 dell'autovelox ha un dispositivo sonoro-luminoso che attesta il superamento del limite di velocita' in tempo "reale" e quindi contemporaneo al transito del veicolo e non successivo come al predetto verbale ed inoltre, il posizionamento dell'apparato, seppur perpendicolare al senso di marcia ed alla sede stradale, non preclude la possibilita' che gli agenti accertatori si possano posizionare dopo l'apparato e non prima, certo, questo gli precluderebbe la scusa " Accertata con apposito apparato che consente di determinare l'illecito in tempo successivo al transito del veicolo "!!!!!!
2 se "per motivi di organizzazione del servizio non era disponibile la seconda pattuglia per la contestazione immediata" allora' perche' disporre tale servizio nonostante vi fossero condizioni ostative al suo corretto espletamento.
Ovvero, il C.d.S. come ogni codice, prevede si una fase sanzionatoria ma che, tranne nei casi specifici, e' imprescindibile dalla contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste, "poiche' ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non puo' essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo". Cass. 17 gennaio 1998 nr. 377; 2 luglio 1997 n. 5904).
Ho dato attenta lettura alla sentenza della Cassazione nr. 2494 del 21 /02/2001 la quale seppur appare discordare dalla precedente, a mio sindacabilissimo giudizio, ribadisce alcuni casi in cui l'agente accertatore e' giustificato nel non contestare immediatamente l'infrazione e confermando il precedente indirizzo da precisazioni ulteriori. In dette precisazioni laddove parla di apparecchi di rilevamento recita.....omissis... sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento i n sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento e' stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento".....omissis....IL MODELLO AUTOVELOX 104 C- 2 non puo' e non deve essere considerato uno di questi casi. Poiche' rilevata l'infrazione il veicolo in questione si trova ancora sul luogo dell'accertamento e quindi puo' essere debitamente fermato dagli accertatori senza alcun dispiego di forze o mezzi ovvero pericolosi inseguimenti.
Non voglio insistere ulteriormente sulla validita' delle mie motivazioni ma vi pongo una ulteriore domanda......Nessuno ha mai pensato di RICORRERE davvero in ordine alla leicita' sul l'utilizzo di tali apparecchiature da parte di Pubbliche Amministrazioni per RACCOGLIERE DENARO? Non comprendo, ovvero ritengo di averlo compreso in troppo bene, come mai diverse P.A. utilizzino tali strumenti sapendo a priori che per la loro corretta funzionalita' ed utilita' si debbono avvalere di almeno due pattuglie ma che, grazie all'insindacabilita' del potere giudiziario circa la loro organizzazione nei servizi, si avvalgono di tale scusa per non contestare immediatamente l'infrazione. Voi associazioni di utenti e consumatori....e noi, consumatori, utenti, e cittadini...non dovremmo gara ntire che la P.A., con i nostri soldi, acquisti ed utilizzi impropriamente tali apparecchi, e poi spenda ulteriore (nostro) denaro per ricorrere in piu' gradi di giudizio qualora qualcuno ci dia ragione. Perche' nessuno davvero imponga l'utilizzo di sole apparecchiature in g rado di rilevare le infrazione e consentire la contestuale contestazione visto che la moderna tecnologia lo consente? Un cittadino, utente, consumatore e poliziotto.
RICHIESTA - Cara Aduc, mi hanno appena notificato a mezzo posta un accertamento di violazione dell'art.142/8 del C.d.S. relativo ad un'infrazione accertata con autovelox mod. 104 c-2 per aver superato di 17 km aorari il limite di velocita'.
Nel predetto, al rigo -la violazione non e' stata immediatamente contestata -si legge: "Accertata con apposito apparato che consente di determinare l'illecito in tempo successivo al transito del veicolo e per motivi di organizzazione del servizio non era disponibile la seconda pattuglia per la contestazione immediata"
Da utente, con qualche nozione del settore (vista la mia professione) vi pongo qualche quesito: 1 il modello 104 C-2 dell'autovelox ha un dispositivo sonoro-luminoso che attesta il superamento del limite di velocita' in tempo "reale" e quindi contemporaneo al transito del veicolo e non successivo come al predetto verbale ed inoltre, il posizionamento dell'apparato, seppur perpendicolare al senso di marcia ed alla sede stradale, non preclude la possibilita' che gli agenti accertatori si possano posizionare dopo l'apparato e non prima, certo, questo gli precluderebbe la scusa " Accertata con apposito apparato che consente di determinare l'illecito in tempo successivo al transito del veicolo "!!!!!!
2 se "per motivi di organizzazione del servizio non era disponibile la seconda pattuglia per la contestazione immediata" allora' perche' disporre tale servizio nonostante vi fossero condizioni ostative al suo corretto espletamento.
Ovvero, il C.d.S. come ogni codice, prevede si una fase sanzionatoria ma che, tranne nei casi specifici, e' imprescindibile dalla contestazione immediata della violazione alle norme in esso previste, "poiche' ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non puo' essere omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo". Cass. 17 gennaio 1998 nr. 377; 2 luglio 1997 n. 5904).
Ho dato attenta lettura alla sentenza della Cassazione nr. 2494 del 21 /02/2001 la quale seppur appare discordare dalla precedente, a mio sindacabilissimo giudizio, ribadisce alcuni casi in cui l'agente accertatore e' giustificato nel non contestare immediatamente l'infrazione e confermando il precedente indirizzo da precisazioni ulteriori. In dette precisazioni laddove parla di apparecchi di rilevamento recita.....omissis... sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento i n sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento e' stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia gia' a distanza dal posto di accertamento".....omissis....IL MODELLO AUTOVELOX 104 C- 2 non puo' e non deve essere considerato uno di questi casi. Poiche' rilevata l'infrazione il veicolo in questione si trova ancora sul luogo dell'accertamento e quindi puo' essere debitamente fermato dagli accertatori senza alcun dispiego di forze o mezzi ovvero pericolosi inseguimenti.
Non voglio insistere ulteriormente sulla validita' delle mie motivazioni ma vi pongo una ulteriore domanda......Nessuno ha mai pensato di RICORRERE davvero in ordine alla leicita' sul l'utilizzo di tali apparecchiature da parte di Pubbliche Amministrazioni per RACCOGLIERE DENARO? Non comprendo, ovvero ritengo di averlo compreso in troppo bene, come mai diverse P.A. utilizzino tali strumenti sapendo a priori che per la loro corretta funzionalita' ed utilita' si debbono avvalere di almeno due pattuglie ma che, grazie all'insindacabilita' del potere giudiziario circa la loro organizzazione nei servizi, si avvalgono di tale scusa per non contestare immediatamente l'infrazione. Voi associazioni di utenti e consumatori....e noi, consumatori, utenti, e cittadini...non dovremmo gara ntire che la P.A., con i nostri soldi, acquisti ed utilizzi impropriamente tali apparecchi, e poi spenda ulteriore (nostro) denaro per ricorrere in piu' gradi di giudizio qualora qualcuno ci dia ragione. Perche' nessuno davvero imponga l'utilizzo di sole apparecchiature in g rado di rilevare le infrazione e consentire la contestuale contestazione visto che la moderna tecnologia lo consente? Un cittadino, utente, consumatore e poliziotto.
Risposta ADUC
Concordiamo con lei nella lettura "positiva" da dare alla sentenza di Cassazione da lei citata: nel rilevare i casi in cui l'omissione del fermo e' da ritenere legittimata, non si fa che ribadire il concetto che la contestazione immediata debba essere la norma e che le giustificazioni alla mancanza di quest'ultima -pur se ammissibili, in quanto la tutela deve essere effettivamente rivolta su tutti i fronti- devono essere "vere" e non strumentali, causate, o comunque volutamente non evitate. Questo pero', non comporta garanzia di accoglimento dell'eventuale opposizione, in quanto sara' il giudice a valutare nel caso specifico.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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