Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 febbraio 2002
Domanda 13 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara ADUC, Vi pongo un ulteriore quesito relativamente alla stessa multa ricevuta su un motorino fermo da diversi mesi, per la quale mi avete consigliato che non ci sono gli estremi per procedere ad un ricorso.
Sfogliando il vostro sito ho scoperto che sono cinque i casi in cui la multa e' valida anche se non contestata. Nel mio caso, la multa e' stata elevata perche' "con il ciclomotore transitavo in Via Nazionale [a Roma] nella corsia riservata ai mezzi pubblici".
La multa non e' stata contestata immediatamente per "non intralciare il servizio di trasporto pubblico".
Si tratta chiaramente di un vigile appostato all'inizio della via che con un blocchetto in mano segna i numeri di targa. Pensate che si possa richiedere la visione di tale blocchetto?
E, comunque, puo' rientrare il caso fra quelli per i quali la contestazione immediata e' obbligatoria?
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilita', anche vista la "doppia" domanda.

Risposta ADUC
Veramente, non sono 5 i casi: i 5 casi sono quelli indicati dal Regolamento del CdS, nei quali e' SICURAMENTE consentita l'omissione del fermo immediato. Tuttavia, nulla esclude che vi siano altri casi. Comunque, il suo puo' essere ricondotto proprio a quella tipologia, in quanto generalmente si ritiene che il fermo non sia possibile quando dovrebbe essere fatto da addetti a specifiche mansioni (non di effettuare specificamente un certo tipo di multe e dunque non attrezzati per provvedere obbligatoriamente al fermo).
Inoltre, occorre rilevare che (pur potendo consigliare su quello che ci pare o meno opportuno sulla base dell'esperienza pratica) la contestazione del mancato fermo e' una possibilita', non una garanzia: ed in alcuni casi -come in questo- ci pare piu' aleatorio che in altri. Ovviamente, tutto puo' accadere, sia in positivo che in negativo.
Per cio' che concerne il verbale originale e le matrici, volendo puo' farne richiedere al giudice l'acquisizione, riservandosi di presentare ulteriori integrazioni alle contestazioni gia' avanzate.
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