Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 febbraio 2002
Domanda 13 febbraio 2002
Subject: chiusura contratto locazione
Spett.le Aduc, Vi sarei grata se rispondeste ai seguenti quesiti:
1 - l'inquilino uscente, dopo la disdetta del contratto di locazione, e' tenuto a pagare l'adeguamento Istat fino al momento in cui lascia l'appartamento? Anche nel caso che non abbia ritirato, "brevi manu" la richiesta scritta relativa?
2 - se la carta da parati dell'appartamento affittato, oltre all'usura del tempo (soltanto due anni) risulta gravemente deteriorata (grosse macchie nere) in piu' zone, posso chiedere un risarcimento decurtando il relativo importo dalla cauzione? Quale la cifra posso richiedere trattandosi di una abitazione di circa 90 mq, o meglio, in quale percentuale o facendo riferimento a che cosa?
3 - se il canone di affitto decorre, sul contratto di locazione, dal 1° del mese ma, di fatto, l'inquilino inizia ad abitarci qualche giorno dopo, debbo considerare in accredito dell'inquilino stesso i due o tre giorni di differenza?
4 - se si constata che l'appartamento e i mobili sono in un grave stato di sporcizia (macchie nere, grasso ecc.) si puo' chiedere il rimborso per effettuare la pulizia, tenuto conto che l'appartamento quando e' stato consegnato era in perfette condizioni igieniche? In quale misura il rimborso?
Vi ringrazio e Vi invio distinti saluti

Risposta ADUC
Non richiediamo alcuna iscrizione per rispondere ai quesiti: naturalmente, se viene effettuata sara' gradita e bene accetta, ma non e' imposta e rimane volontaria.
Per quanto concerne l'inquilino, si': questi deve corrispondere -dopo la scadenza del contratto- un importo maggiorato del 20%, a titolo di risarcimento per il danno arrecato, calcolato sulla somma gia' comprensiva dell'aggiornamento Istat al 75%, maggiorazione applicata ogni anno (il 20% gravera' cioe' sulla somma rivalutata Istat e non su quella di base).
Per cio' che concerne le macchie, non possiamo darle indicazioni se non indicative: nel caso in cui si trattasse di danni causati dovrebbe chiedere la rifusione del danno, pari al ripristino delle parti danneggiate -se possibile- o comunque valutando le varie possibilita' di riparazione; ma se si trattasse di umido, o comunque di intervento non dovuto all'inquilino ed in generale attribuibile ad una normale usura o ad una cattiva qualita' della carta, non sarebbe invece previsto rimborso. Per quanto attiene i tempi di occupazione, essi decorrono come da contratto, indipendentemente dall'effettiva entrata nei locali -salva diversa specifica: naturalmente, e' libero di mantenere buoni i rapporti col suo inquilino agevolandolo, ma cio' che vale e' il contratto. Se le condizioni dell'appartamento sono eccessivamente deteriorate, dovrebbe intimare all'inquilino di effettuare egli stesso gli interventi, entro un termine specifico, decorso il quale dara' mandato ad un suo tecnico di fiducia rimettendo le spese all'inquilino -specificando tutto cio' nella messa in mora.
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