Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 febbraio 2002
Domanda 12 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve! Innanzitutto complimenti per il sito e per questa bellissima iniziativa dell' SOS Online. Sono qui a chiedere il Vostro aiuto riguardo ad un problema che mi si e' presentato con un assicurazione. Nel 1999 stipulai due polizze (incendio ed rc-furto) per il mio locale. Lo scorso giugno ho chiuso l'attivita' preoccupandomi di dare disdetta all'assicurazione la quale mi ha risposto che le polizze non erano estinguibili perche' era stato effettuato un vincolo di 5 anni.
Preciso subito che detto vincolo doveva essere applicato esclusivamente all'incendio delle mura (non a rc, furto, merci e attrezzature) perche' espressamente richiesto dalla banca a garanzia di un mutuo.
Ora l'agenzia l'unica cosa che mi ha saputo dire e' stata che avevo fatto male a firmare e che se voglio posso continuare a pagare 3.500.000 annue per i restanti anni o liquidare con una annualita' le due polizze senza avere alcun tipo di copertura per chiudere il discorso. Ora avrei bisogno di sapere se tutt o cio' e' corretto o se per il fatto che l'attivita' non esiste piu' posso anche rifiutarmi di pagare.
Vorrei inoltre sapere se avevate un numero telefonico su Roma a cui chiamarVi.
Resto a Vostra completa disposizione per qualunque chiarimento.
Grazie per l'aiuto e a presto.
P.S. Perdonatemi se non ho messo i dati, ma ho un hacker che mi perseguita da un certo tempo e preferirei darli di persona (anche telefonicamente) direttamente a Voi se ce ne fosse bisogno.

Risposta ADUC
Non abbiamo una sede operativa a Roma, ma solo di rappresentanza: eventualmente puo' contattarci su Firenze (055290606 lu/ve 15-19; sa 9, 30-13), o continuare via E-mail.
Ad ogni modo, pensiamo di poterle gia' dare delle indicazioni.
La previsione di un simile obbligo c'e', pur apparendo sinceramente strano che non sia prevista la possibilita' di recedere in caso di cessazione dell'attivita', anche pagando una giusta penale.
Cio' che conta sono due contratti: quello stipulato con l'assicurazione e quello che lega mutuo ed assicurazione.
In sintesi, e' indispensabile chiarire l'effettiva natura del rapporto, la portata e finalita' dell'obbligo in questione e, se realmente non fosse prevista alcuna possibilita' risolutiva- valutare l'opportunita' di ricorrere al giudice per ottenere comunque di recedere dietro il pagamento di una penale -in considerazione del fatto che non sussiste piu' il bene assicurato. Tuttavia, il mutuo c'e': pertanto e' ipotizzare che l'assicurazione possa essere -almeno in parte- legata a detto rapporto contrattuale
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