Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 febbraio 2002
Domanda 6 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - In data 6/2/2002 alle ore 00:20 sono stato fermato da una pattuglia di vigili urbani muniti di Telelaser Ultralyte matricola 3586 con omologazione n.1824 del 20/03/2000 Min. LL.PP. il quale indicava una velocita' di 91 km/h (limite 50 km/h) da una distanza di 120,5 metri. L'apparecchio mi veniva mostrato bloccato su questi dati senza nessun riferimento al mio veicolo ne tantomeno all'ora. Volevo chiedere se si puo' contestare la multa con qualche possibilita'che venga annullata. (Tenendo presente che la strada era molto trafficata nei 2 sensi, che i dati bloccati potevano essere di un veicolo precedente, che gli accertatori nel verbale hanno sbagliato la data sia del verbale stesso, sia del rilascio della mia patente). In attesa di risposta, Vi ringrazio sin da ora.

Risposta ADUC
L'apparecchio non consente con certezza l'identificazione, perche' e' eccessivamente aleatoria, in quanto basata sulle capacita' del rilevante. Per cui il ricorso e' legittimo e proponibile: resta tuttavia nelle mani del giudice di pace che valutera' il caso specifico, l'accoglimento o meno dell'opposizione.
Per quanto riguarda gli errori, essendo stato fermato, la sua identificabilita' e' certa, dunque non sono tali da poter essere rilevanti per un ricorso.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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