Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 febbraio 2002
Domanda 3 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Un vigile ha motivato la mancanza di contestazione immediata adducendo di aver lasciato altrove il blocchetto degli assegni.
E' legittimo tutto cio'

Risposta ADUC
Presupponiamo fosse il blocchetto delle contravvenzioni, non degli assegni.
Occorrerebbe valutare le particolari circostanze che hanno portato a questo evento.
Trattandosi comunque di una negligenza dell'accertatore, che per sua colpa ha messo il cittadino in condizione di non subire la contestazione immediata, il ricorso sarebbe proponibile.
Puo' avvenire, che in particolari circostanze, anche una simile situazione possa essere ritenuta sanabile. Ma -a meno che non si tratti di una sanzione particolarmente significativa- se l'unico motivo per cui non si e' provveduto al fermo e' la mancanza del blocchetto, in realta' l'opposizione potrebbe essere proponibile.
Occorrera' al giudice, poi, valutare il caso specifico -senza che vi siano garanzie.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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