Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 febbraio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Una societa' proprietaria per intero di un immobile di categoria D2 (albergo) ha sempre pagato l'ICI sino all'anno 1999 sui valori contabili come previsto dalla normativa, in quanto sfornito fin dall'origine di rendita catastale. L'effettiva inesistenza di rendita catastale e' sempre stata verificata annualmente dal tecnico presso il catasto, infatti la societa' e' in possesso delle relative visure dalle quali emerge chiaramente che l'immobile era sprovvisto di rendita. Cio' premesso, da quanto si e' potuto ricostruire, si e' verificato quanto segue:
- in data 19.08.1991 e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio una prima rendita attribuita all'immobile
- in data 1.7.1999 e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio una diversa rendita
- in data 16.05.2000 e' stata notificata dall'UFFICIO del TERRITORIO a mezzo raccomandata una terza, diversa e definitiva rendita
Il comune nel dicembre 2001 ha emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1994 al 1998 recuperando la sola differenza d'imposta (senza sanzioni e interessi).
Il Comune sostiene che, essendo stata attribuita una rendita mediante affissione all'Albo, la societa' non avrebbe potuto utilizzare i dati di bilancio per calcolare la base imponibile ICI ma la rendita catastale e pertanto in base a questa tesi ha utilizzato per tutti gli accertamenti la penultima, e maggiore, rendita affissa nel 1999.
Si chiede se, vista l'entita' dell'importo recuperato pari a lit.36.735.000, esiste la possibilita' di chiedere l'annullamento degli atti di accertamento sulla base della motivazione che il contribuente si e' sempre fatto parte diligente controllando annualmente l'eventuale attribuzione della rendita catastale ed essendo attribuibile unicamente alla negligenza dell'UTE e del Catasto l'impossibilita' di venire effettivamente a conoscenza della rendita attribuita.
RICHIESTA - Una societa' proprietaria per intero di un immobile di categoria D2 (albergo) ha sempre pagato l'ICI sino all'anno 1999 sui valori contabili come previsto dalla normativa, in quanto sfornito fin dall'origine di rendita catastale. L'effettiva inesistenza di rendita catastale e' sempre stata verificata annualmente dal tecnico presso il catasto, infatti la societa' e' in possesso delle relative visure dalle quali emerge chiaramente che l'immobile era sprovvisto di rendita. Cio' premesso, da quanto si e' potuto ricostruire, si e' verificato quanto segue:
- in data 19.08.1991 e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio una prima rendita attribuita all'immobile
- in data 1.7.1999 e' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio una diversa rendita
- in data 16.05.2000 e' stata notificata dall'UFFICIO del TERRITORIO a mezzo raccomandata una terza, diversa e definitiva rendita
Il comune nel dicembre 2001 ha emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1994 al 1998 recuperando la sola differenza d'imposta (senza sanzioni e interessi).
Il Comune sostiene che, essendo stata attribuita una rendita mediante affissione all'Albo, la societa' non avrebbe potuto utilizzare i dati di bilancio per calcolare la base imponibile ICI ma la rendita catastale e pertanto in base a questa tesi ha utilizzato per tutti gli accertamenti la penultima, e maggiore, rendita affissa nel 1999.
Si chiede se, vista l'entita' dell'importo recuperato pari a lit.36.735.000, esiste la possibilita' di chiedere l'annullamento degli atti di accertamento sulla base della motivazione che il contribuente si e' sempre fatto parte diligente controllando annualmente l'eventuale attribuzione della rendita catastale ed essendo attribuibile unicamente alla negligenza dell'UTE e del Catasto l'impossibilita' di venire effettivamente a conoscenza della rendita attribuita.
Risposta ADUC
A nostro avviso, pur potendo contestare sanzioni ed interessi nei casi delle due notifiche iscritte all'albo, trattandosi di tre notifiche distinte ed ugualmente definitive (sino alla successiva variazione) avrebbero dovuto notificare gli accertamenti Ici -solo nell'ultimo caso comprensivi d'interessi e sanzioni- sulla base delle tre rendite distinte.
Contestiamo pertanto la decisione di considerare "definitiva" esclusivamente l'ultima rendita.
Non e' invece contestabile il ritardo nell'attribuzione di rendita -ma puo' essere contestata in giudizio, dimostrando come, la presunta da voi stimata, dovesse in realta' essere l'unica legittima e regolare.
Per verificare -alla luce degli atti specifici- i termini e l'opportunita' di ricorrere, consigliamo di contattare il vostro commercialista di fiducia.
Di seguito, si allega scheda sulla Commissione tributaria, cui va presentato il ricorso: Commissione Provinciale Tributatria
Contestiamo pertanto la decisione di considerare "definitiva" esclusivamente l'ultima rendita.
Non e' invece contestabile il ritardo nell'attribuzione di rendita -ma puo' essere contestata in giudizio, dimostrando come, la presunta da voi stimata, dovesse in realta' essere l'unica legittima e regolare.
Per verificare -alla luce degli atti specifici- i termini e l'opportunita' di ricorrere, consigliamo di contattare il vostro commercialista di fiducia.
Di seguito, si allega scheda sulla Commissione tributaria, cui va presentato il ricorso: Commissione Provinciale Tributatria
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