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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 gennaio 2002
Domanda 31 gennaio 2002
Subject: Norme e tasse sui passi carrabili.
Gentile Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, sono un cittadino che si sente ingannato e offeso, ma, direi, anche e soprattutto danneggiato per il comportamento, a mio parere abusivo, che l'Amministrazione Comunale del mio paesino ha tenuto e tiene nei miei confronti (e non solo miei).
Si tratta della negazione, da parte del Comune, dell'autorizzazione dell'esposizione di cinque cartelli regolamentari di divieto di sosta per passi carrai in corrispondenza di altrettanti accessi carrabili di mia proprieta', che ho richiesto con regolare domanda scritta.
Vorrei, se e' possibile, non solo delle delucidazioni sull'argomento, ma anche dei consigli su come devo muovermi per far valere i diritti che, a mio giudizio, mi sono stati spudoratamente negati.
Non disdegno, comunque, un Vostro intervento diretto nella vicenda.
Spiego esattamente i fatti. Piu' di due anni fa, precisamente il 16 dicembre 1999 presentai all'Ufficio Protocollo del Comune la domanda per ottenere cinque cartelli regolamentari di divieto di sosta per passo carrabile per altrettanti accessi carrabili di mia proprieta'.
Nella domanda specificai che - a norma dell'Art.7, Comma 8, del REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP, allora e tutt'oggi in vigore, che recita testualmente: "La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a raso con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico." - non ero tenuto a fornire le dimensioni della larghezza degli accessi per il computo della tassa di occupazione perche' i miei accessi carrabili, non presentando opere (le rampe) sul suolo pubblico, ma su quello privato, non occupavano (e non occupano) alcuna superficie pubblica e percio' non erano soggetti a tassazione TOSAP. Aggiungevo, pero', che avrei comunque pagato il dovuto costo materiale dei cinque cartelli di divieto di sosta, dotati ciascuno del relativo numero di autorizzazione, richiesti.
Recatomi, dopo qualche settimana, personalmente, all'Ufficio Tributi del Comune, mi fu comunicato verbalmente:
a) che il comma contenuto nell'Art.7 del Regolamento Tosap Comunale, derivante dalla normativa nazionale dell'Art.44 del Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 con le successive modifiche ed integrazioni, cui facevo riferimento, era stato abrogato dall'Art.3, Comma 60, della Legge 28/12/1995, n.549;
b) che in ogni caso la superficie su cui insistono le rampe dei miei passi carrabili e' di uso pubblico.
La risposta scritta ufficiale dell'Ufficio Tributi del Comune, datata 1 febbraio 2000, fu comunque la seguente:
Oggetto: Comunicazione - Richiesta regolarizzazione passi carrabili.
In riferimento alla Sua richiesta del 16/12/1999, acclarata al protocollo di questo Civico Ente in pari data al n° 9960, e per la quale e' stata fatta richiesta di accertamento al comando VV. UU., che legge per conoscenza, si comunica quanto segue:
-Per quanto attiene la titolarita' del suolo sul quale i passi carrabili sono ubicati, si e' rilevato che lo stesso e' di uso pubblico e quindi come tale soggetto al pagamento di quanto dovuto;
-Il comando VV. UU. ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile richieste, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la prescrizione che comunque sull'area interessata di Viale Campania, ove sono ubicati i passi carrabili innanzi citati, si svolge l'otto di ogni mese, il mercato per venditori ambulanti a posto fisso e che pertanto nel rilasciarle l'autorizzazione richiesta, le sara' prescritto che in tale giornata, l'area e' adibita, come da regolamento comunale esclusivamente a mercato e quindi sottratta all'uso di passo carrabile.
Infine allo scopo di evitare una eventuale errata interpretazione delle norme in materia, questo Ufficio porra' quesito al Ministero delle Finanze e la risposta allo stesso Le sara' inviata per conoscenza.
Riguardo a quanto dichiarato verbalmente e/o ufficialmente dall'Ufficio Tributi, devo dire le seguenti cose:
a) L'Ufficio Tributi o, comunque, il Comune non mi hanno mai comunicato l'esito del quesito fatto al Ministero delle Finanze, ammesso che sia stato fatto veramente.
Ho dovuto io stesso, autonomamente, fare una apposita ricerca e dopo uno sforzo notevole, nel sito Internet del Ministero delle Finanze, ho trovato quanto cercavo: le Circolari n.13 del 25/03/1994 e n.43 del 20/06/1996 e le Risoluzioni n.220 del 19/11/1997 e n.225 del 26/11/1997.
b) Relativamente all'abrogazione del Comma in questione, la Circolare n.43/E del 20/02/1996 e la Risoluzione n.225 del 26/11/1997, emanate dal Ministero delle Finanze, chiariscono, inequivocabilmente, l'eventuale interpretazione dell'abrogazione del su citato Comma. Infatti, poiche', il principio di imposizione della tassa e' l'occupazione del suolo (pubblico), il Ministero dichiara che il Comma stesso risultava ridondante e per tale ragione e' stato abrogato. Dunque, l'abrogazione del Comma in questione, non ha affatto allargato anche ai passi carrabili a raso, quelli, cioe', che non occupano il suolo pubblico, l'imposizione della tassa.
A questo riguardo, metto in evidenza che, forse non per caso, l'Amministrazione Comunale del mio paese, che approvo' con delibera consiliare il Regolamento Tosap il giorno 08/03/1996, cioe' successivamente alla entrata in vigore della citata legge n.549/95 abrogativa di quel Comma ridondante, aveva preferito non eliminarlo proprio per dichiarare espressamente l'impossibilita' di tassare gli accessi a raso. Ne' si puo' pensare che l'Amministrazione abbia dimenticato di eliminare il Comma per non aver letto il testo della legge n.549/95, in quanto nello stesso regolamento c'e' la traccia della consapevolezza dell'esistenza delle disposizioni di quella legge poiche' il Comma 6 del citato Art. 7 del Regolamento Tosap Comunale, che recita testualmente: La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la lunghezza di un metro lineare "convenzionale"., contenendo, appunto, la parola virgolettata convenzionale da' prova della perfetta conoscenza anche dell'abrogazione. Infatti, il gia' citato Art. 3, Comma 60, della legge n.549/95, non conteneva solo le disposizioni dell'abrogazione del Comma ridondante, ma anche la sostituzione dell'altro Comma, appena citato, che nella versione precedente stabiliva, quale lunghezza del passo carrabile, quella fisica e non quella "convenzionale" di un metro.
Nella risposta ufficiale, pero', anzi, forse, proprio per quanto detto, non e' fatta menzione, da parte dell'Ufficio Comunale competente, dell'abrogazione di quel Comma ridondante che ribadisce (e non che stabilisce) l'impossibilita' di tassare i passi carrabili che non occupano il suolo pubblico.
c) La rilevazione, da parte dei VV. UU., che il suolo su cui insistono i miei passi carrabili sia di uso pubblico e' errata per le seguenti ragioni. Il suolo su cui insistono i miei passi carrabili e' parte integrante della particella catastale su cui giace l'intera palazzina di mia proprieta' al cui piano terra sono ubicati i locali classificati catastalmente come C/6 (garage, autorimesse) per i quali si e' chiesta l'autorizzazione di apporre i cartelli di divieto di sosta per passo carrabile. In secondo luogo, il Comune non ha mai, prima d'ora, rivendicato alcun tipo di diritto reale sulla superficie di mia proprieta' sulla quale insistono i miei passi carrabili tanto e' vero che non ha mai proceduto "nei modi e nei termini di legge" ad impossessarsi del suolo, ne' con l'acquisto, ne' con l'esproprio, ne' con l'usucapione della proprieta', ne' con l'usucapione della servitu' di pubblico passaggio (I miei passi carrabili sono stati costruiti, insieme a tutto l'edificio, da mio padre, a proprie spese e sul proprio suolo con regolare concessione edilizia, circa trenta anni fa e tutta la superficie, compreso il piccolo marciapiede di 80 cm di larghezza sul quale insistono le rampe dei miei accessi carrabili, che ora e' mia per eredita', risulta facente parte della stessa unica particella catastale non solo nelle mappe catastali, ma anche e soprattutto negli atti registrati e trascritti nella conservatoria dei registri immobiliari della provincia.). A conferma di cio', e' intervenuta anche una sentenza del Giudice di Pace del mio paese che ha stabilito la mancanza di diritti del Comune sull'intera superficie della suddetta particella catastale di mia proprieta'. Il mio ricorso al G.d.P. non era direttamente legato al problema dei passi carrabili, ma la sentenza, indirettamente, prova che il possesso e la proprieta' del suolo su cui insistono i miei passi carrabili sono miei, quindi lo stesso non e' soggetto a Tosap. (Il ricorso e' scaturito dal fatto che il Comune aveva rigettato una mia richiesta di concessione edilizia, presentata in data successiva a quella delle autorizzazioni di esposizione dei cartelli di passo carrabile, per la costruzione di un marciapiede anche lungo la recinzione del giardino adiacente all'edificio, quale prolungamento perfettamente allineato del marciapiede che finora esisteva solo lungo il muro dello stabile, con la motivazione che il suolo oggetto dell'intervento fosse pubblico.)
Dunque, pienamente convinto di essere nel giusto e di non essere tenuto a pagare alcuna tassa di occupazione, mi sono rivolto ad un avvocato. Questo, confermando le mie ragioni, ha proceduto a spedire al Comune, per mio conto, la richiesta di un cartello di divieto di sosta con relativa autorizzazione per uno dei cinque passi carrabili, allegando l'attestazione del versamento per il solo costo materiale del cartello e ribadendo il diritto di intassabilita' degli accessi carrabili che non occupano suolo pubblico. Tale strategia del mio avvocato voleva essere un tentativo bonario per convincere o "costringere" il Comune a rilasciarmi cartello e autorizzazione senza pagare alcuna indebita tassa per un'inesistente occupazione.
La risposta ufficiale dell'Uffico Tributi del Comune, datata 22/05/2000, e' stata la seguente:
Oggetto: Riscontro nota del 18/05/2000.
Con la presente, si riscontra la vostra di cui all'oggetto, significandovi che il versamento effettuato dal Sig. T.G. e' del tutto arbitrario, atteso che allo stato attuale degli atti alcuna autorizzazione alla occupazione di suolo e' stata formalizzata in suo favore.
Si ribadisce che l'apposizione del segnale di passo carraio e' conseguente al rilascio della prescritta e formale autorizzazione; il pagamento di somme a titolo di tassa occupazione spazi e aree pubbliche, non legittima l'occupazione stessa in quanto vincolata alla piu' volte richiamata autorizzazione; l'istanza perorata dal Sig. T.G., per la realizzazione di cinque passi carrabili al Viale Campania, all'altezza dei civici 1, 3, 7, 9, e 11, trova limite nel giorno otto di ogni mese, contestualmente allo svolgimento del mercato cittadino, giusta nota n°16/VV.UU. dell'otto gennaio c.a.; la conseguente autorizzazione amministrativa e', pertanto, condizionata alla necessita' di non poter limitare l'uso pubblico delle aree interessate dalla richiesta dei passi carrabili, nel giorno otto di ogni mese, al fine di consentire il regolare svolgimento del mercato cittadino.
Nelle more di definizione dell'iter connesso all'istanza perorata dal Sig. T.G., atteso che questo ufficio ha proposto in data 10 aprile c.a. quesito scritto al Ministero delle Finanze, la somma di Lire 28.250, di cui al versamento trasmessoci in copia, sara' oggetto di ripetizione in favore del versante ed a tal fine, si invita il Sig. T.G. a recarsi presso l'ufficio economato, di questo Civico Ente per riscuotere quanto indebitamente versato.
Con la nota appena riportata il Comune ha mostrato di avere le idee molto poco chiare ed anche un modo ingannevole di proporsi al cittadino.
Innanzi tutto, l'Ufficio comunale competente si riferisce ad una autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e/o a una realizzazione di passi carrabili. Io, invece, non ho mai richiesto di occupare il suolo pubblico ne' di realizzare dei passi carrabili, bensi' di essere autorizzato ad apporre i segnali regolamentari di divieto di sosta per dei passi carrabili, insistenti su suolo mio, gia' esistenti da decenni.
In secondo luogo, l'Ufficio dice di ribadire che l'apposizione del segnale di passo carraio e' conseguente al rilascio della prescritta e formale autorizzazione di occupazione. Ebbene, non solo l'Ufficio mente sul fatto che "ribadisce" il concetto in quanto e' la prima volta che lo espone, ma mostra anche di essere assolutamente incompetente. Infatti, la facolta' del proprietario di chiedere l'autorizzazione di apporre il segnale di divieto di sosta davanti a un accesso carrabile che non occupi fisicamente il suolo pubblico con la rampa, non implica che si richieda automaticamente anche l'occupazione del suolo pubblico. Cio' e' spiegato a chiare lettere nella Risoluzione n.225/97 e nella Circolare n.43/96, gia' citate, del Ministero delle Finanze. Qui, si legge, infatti, che la facolta' di richiedere l'occupazione del suolo pubblico e' distinta da quella di richiedere l'autorizzazione dell'esposizione del cartello e non e' da quest'ultima implicata. Viceversa, se si richiede di occupare il suolo pubblico antistante l'accesso a raso, quale "area di rispetto", non solo si deve, giustamente, pagare la tassa di occupazione (pero' non e' il mio caso), ma e' pure obbligatorio apporre il cartello segnaletico altrimenti la collettivita' non capirebbe che il suolo pubblico antistante l'accesso e' occupato dal proprietario dell'accesso stesso. D'altronde, nella Circolare e nella Risoluzione menzionate, si dice che, se si sottoponesse a tassazione l'accesso a raso, quello cioe' che non occupa il suolo pubblico, si andrebbe a tassare il diritto di accesso alla proprieta' privata, prioritario ed assoluto e, in quanto tale, non suscettibile di alcuna autorizzazione o concessione.
In terzo luogo, nella nota del 22/05/2000, l'Ufficio comunale abbandona la tesi sostenuta nella precedente nota del 01/02/2000, secondo la quale il suolo su cui insistono i miei passi carrabili e' pubblico, e ne sostiene la nuova, quella che la richiesta di esposizione dei cartelli implichi automaticamente la richiesta di occupazione di suolo, dimostrando oltre all'incompetenza anche la scarsissima serieta' con cui fa dichiarazioni.

Non vi sono poi state, fino ad oggi, altre comunicazioni da parte del Comune a me o al mio avvocato.
Convinto di aver ragione, ho chiesto al mio avvocato di procedere citando in giudizio il Comune con ricorso al TAR. Egli, pero', mi ha distolto dal fare ricorso al TAR e mi ha consigliato, per avere un risultato piu' rapido, di ricorrere al G.d.P. e cosi' ho fatto.
Dopo un anno di attesa, pero', nel maggio del 2001, il G.d.P. ha emesso una sentenza nella quale si dichiarava non competente per la materia e rimandava il ricorso al Tribunale ordinario.
Ora, sono in attesa di ricevere la comunicazione del Tribunale per la prima udienza, ma, intanto, sono trascorsi, inutilmente, altri 8 mesi e sono sconfortato dal fatto che, come mi ha riferito il mio avvocato, alcune cause civili si concludono anche dopo cinque o sei anni.
Vi chiedo dunque, se, per una questione cosi' "stupida" come un passo carrabile, un cittadino che vuole giustizia debba attendere 8 anni (gia' ne sono trascorsi due e mezzo).
Potreste consigliarmi un'altra strada o addirittura aiutarmi Voi per ottenere presto il risultato, tenuto conto che inutili sono state le mie numerose lamentele verso il Sig.SINDACO e l'Assessore alle Finanze del Comune?
Potreste, per cortesia, informarmi se io e il mio avvocato abbiamo ragione o c'e' qualcosa che ci sfugge, per la quale il contenuto della Circolare e della Risoluzione menzionate non sono sufficienti a darci ragione?
Comunque, devo confessarVi che, finche' non vedro' i cinque cartelli di divieto di sosta sui miei accessi carrabili non saro' mai certo di essere veramente nel giusto.
A dire il vero, ho il sospetto che sul suolo su cui insistono i miei passi carrabili, benche' il Comune non abbia mai effettuato alcuna azione per formalizzare il diritto di servitu' di pubblico passaggio, questo diritto gravi ugualmente in quanto, di fatto, per piu' di venti anni il suolo in questione e' rimasto privo di barriere che ne impedissero la circolazione dei pedoni.
Dall'altro lato, pero', devo sottolineare che, oltre alla citata sentenza del G.d.P., che mi attribuisce la piena titolarita' del suolo, pure la Circolare n.13 del 25/03/1994 e la Risoluzione n.220 del 19/11/1997 del Ministero delle Finanze vengono in mio aiuto perche' affermano che, anche quando su di un suolo nasca "nei modi e nei termini di legge" il diritto di servitu' di pubblico passaggio per usucapione, non e' possibile su questo imporre la tassa di occupazione (purche' non intervenga una modifica costruttiva successiva) perche' il diritto di servitu' risulta sorto nello stato di diritto e di fatto preesistente. In altri termini, anche se il Comune, nonostante la sentenza del G.d.P. volesse avvalersi del diritto di servitu' di pubblico passaggio per usucapione e ci riuscisse, non potrebbe ugualmente tassare i miei passi carrabili perche' essi esistevano gia' prima dell'eventuale nascita del diritto di servitu' di uso pubblico.
Vorrei, infine, chiederVi una consulenza anche per il seguente problema non del tutto separato dal precedente.
Come avete potuto leggere nelle note dell'Uff. Tributi del Comune, mensilmente, il giorno otto di ogni mese, si svolge il mercato cittadino nel rione in cui abito, e il Comune, nel concedermi l'autorizzazione del divieto di sosta, a condizione di pagare la Tosap, mi ha anche prescritto la sottrazione dell'uso degli accessi carrabili durante lo svolgimento del mercato.
La mia domanda e' la seguente: E' legale la chiusura di un accesso (carrabile o meno) ad una proprieta' privata per permettere la sosta di mezzi e bancarelle di venditori ambulanti durante lo svolgimento di un mercato cittadino?
Io ritengo di no. Ma puo' darsi che mi sbagli. Vorrei saperlo da Voi.
I motivi che mi fanno pensare che cio' sia illegale, anche se vi e' un'apposita delibera comunale che lo permette, sono i seguenti.
Innanzi tutto, proprio perche' l'accesso alla proprieta' privata non e' suscettibile di alcuna autorizzazione o concessione deve essere sempre libero, in qualsiasi momento.
In secondo luogo, il Comune nell'impedirmi di accedere ai miei locali carrabili durante lo svolgimento del mercato, pur se pagassi la Tassa di occupazione, ritenuta da esso obbligatoria, commetterebbe un abuso dichiarato. Infatti, se io pagassi una tassa annuale di occupazione, il suolo antistante gli accessi sarebbe occupato da me anche durante lo svolgimento del mercato, cosicche' l'area non potrebbe essere occupata dai venditori ambulanti, mentre, invece, il Comune vorrebbe, innanzi tutto, impedirmi l'accesso, che e' un primo abuso, e poi riscuotere sullo stesso suolo, che io occuperei e per il quale pagherei, anche un'altra tassa di occupazione versata dai venditori ambulanti, che e' un ulteriore illecito.
In terzo luogo, un accesso privato, regolarmente segnalato col cartello di divieto di sosta, occluso dalla presenza di altri mezzi, a prescindere che siano di venditori ambulanti o meno e che si paghi o meno una tassa di occupazione, impedisce al proprietario dell'accesso di usufruire del proprio autoveicolo nel malaugurato caso che si renda necessario il ricorso al proprio automezzo per trasportare urgentemente in ospedale un proprio congiunto.
Infine, non c'e' alcuna ragione per la quale lo svolgimento di un mercato debba privare degli accessi alcuni cittadini invece che altri. Figuriamoci se, come nel mio caso, un solo cittadino venga penalizzato in tal senso, essendo io nella fattispecie l'unico abitante del rione che subisce la chiusura forzata degli accessi per la presenza del mercato. Se, cio' fosse lecito, e' evidente che alcuni cittadini sarebbero svantaggiati rispetto ad altri. Esistono, dunque, cittadini di serie A e cittadini di serie B o i cittadini sono tutti uguali?
Tutte queste ragioni, mi fanno pensare che i miei accessi non dovrebbero essere occlusi dalla presenza del mercato. Cio' nel senso del tutto generale ed indipendentemente dalla presenza del cartello di divieto di sosta per passo carrabile. A maggior ragione, pero', gli accessi dovrebbero rimanere liberi se segnalati dai cartelli regolamentari ed autorizzati di divieto di sosta e ad ancor piu' ragione, se si pagasse per l'area pubblica antistante gli accessi una tassa di occupazione.
Potreste, dunque, aiutarmi pure in questo?
E' possibile ed e' giusto che un cittadino, per godere dei diritti che lo stato gli da', debba faticare cosi' tanto e debba aspettare circa un decimo della sua vita per vedere il risultato, sempre che riesca ad ottenerlo? E poi, e' possibile che gli amministratori pubblici non debbano mai pagare nulla per i loro sbagli e i danni che provocano ai cittadini?
Nella speranza di un aiuto per il quale Vi ringrazio anticipatamente, Vi porgo distinti saluti.
Un cittadino italiano, stanco, deluso e indignato. T.G.

Risposta ADUC
Per quanto di nostra conoscenza, dobbiamo specificare quanto segue: alla luce anche delle risoluzioni da lei citate, si conferma che l'interpretazione che debba ritenersi meglio accreditata prevede non si debba pagare la tassa per occupazione del suolo pubblico nel caso in cui il passaggio sia a raso, privo di manufatti cementizi. Tuttavia, in caso fosse richiesta una concessione di passo carrabile, quella occorre pagarla. L'importo dovrebbe essere ridotto rispetto a quello previsto in caso di passi non a raso, ma comunque dovuto.
Se nel suo caso il passo non insiste su terreno pubblico, in realta' occorrerebbe spostare il punto su cui apporre il cartello di passo carrabile: sul suo terreno, infatti, non necessita di permessi (eventualmente, puo' recingere la sua proprieta'), ma il problema si pone solo nel momento in cui ci si appoggia sul suolo pubblico: ed a quel punto, occorre pagare.
Pertanto, o richiede un passo carrabile chiedendo di avere libero davanti a se' uno spazio pubblico, oppure non richiede alcun passo, si gestisce a suo modo la sua proprieta' e -all'esterno di essa- subisce i relativi usi ordinari (per essere chiari: forse la macchina dovranno parcheggiarla un metro piu' in la' e non sulla sua particella, ma comunque lei si trova bloccato l'accesso verso l'esterno).
Non ci parrebbe invece corretto sostenere che possa apporsi senza pagare la tassa (relativa al passo antistante il termine della sua proprieta') per il mero fatto che il cartello viene apposto all'interno della proprieta' privata invece che direttamente sul suolo comunale (come pare invece essere la sua interpretazione, per quanto abbiamo capito). Secondo questo concetto, il modo per non pagare i passi carrabili sarebbe di apporre il cartello all'interno del proprio cancello.
Possiamo solo suggerirle di rivolgersi al Difensore Civico: forse e' l'unico modo per trovare un accordo col Comune.
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