Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

30 gennaio 2002
Domanda 30 gennaio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - La mia fidanzata si e' accorta che la sua patente e' scaduta da 4 anni. Ho chiamato la Prefettura competente per territorio e dopo parecchie incomprensioni l'addetto mi ha comunicato che non e' sufficiente la normale visita di accertamento psicofisica ma bisogna procedere alla revisione della patente con un esame orale integrativo sulle norme del Nuovo Codice della Strada in quanto sono trascorsi piu' di 3 anni dalla data di scadenza. Ho cercato sul C.d.S. ma non ho trovato alcun riferimento in merito ai termini entro i queli occorre provvedere al rinnovo della patente senza incorrere in tale procedura. Potete aiutarmi? Grazie

Risposta ADUC
Il CdS e' reperibile nel settore Per Circolare, sul sito http://www.aci.it
Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 129, per quanto concerne la revisione, il fatto e' che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che -entro un termine da essi stabilito e dunque notificato- il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneita' qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'abilita' alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Guidare senza sottoporsi alla visita o all'esame implica una sanzione e il ritiro della patente.
Naturalmente, e' possibile presentare opposizione avverso detta sanzione: chiedendo la sospensione del procedimento (se accolta) sara' quantomeno possibile rimandare l'applicazione della sanzione.
Forse, e' il caso di appoggiarsi ad un legale.
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