Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 gennaio 2000
Domanda 18 gennaio 2000
A) Mia richiesta Vs. consulenza.
Spett.le Associazione, Vi chiedo cortesemente alcune delucidazioni su un paio di episodi a me occorsi:
1) Il primo episodio riguarda un fotografo al quale mi sono rivolto. Nell'agosto del 1996 ho affidato a tale fotografo il servizio relativo al mio matrimonio. A servizio svolto (peraltro piuttosto mediocre), ho regolarmente saldato il conto chiedendo tutti i negativi relativi al servizio stesso. Il fotografo mi ha risposto che per legge i negativi di un servizio fotografico devono rimanere in possesso del fotografo stesso per un periodo di tre anni dalla data del servizio e poi eventualmente richiesti. Trascorsi i tre anni, nell'agosto 1999, mi sono ripresentato dallo stesso fotografo il quale, dopo aver preso tempo adducendo impegni di lavoro e costringendomi a ripresentarmi più volte, ha rifiutato di consegnarmi i negativi in quanto proprietà dello studio fotografico. Vorrei conoscere la legislazione in materia, per sapere esattamente quali sono i miei diritti in questa situazione.
2) In data 30/10/99 mi è stata elevata una contravvenzione da parte di un ausiliario del traffico. Vorrei sapere se e come posso ricorrere contro tale contravvenzione.
15/11/99 Oggetto: Servizio fotografico relativo al ns. matrimonio del 03/08/1996
Egregio Sig. M***,
Dopo il suo rinvio di tre anni nella consegna dei negativi relativi al servizio di cui sopra, da Lei impostoci citando una "legge" non meglio precisata, ed in seguito al suo ulteriore rifiuto successivo, abbiamo richiesto una consulenza legale in merito ed abbiamo appurato che non esiste alcuna normativa che giustifichi tale rinvio. Tale periodo di tre anni risulta quindi illegalmente fissato e totalmente arbitrario. Siamo quindi ad intimarLe di far pervenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente tutti i negativi relativi al suddetto servizio all'indirizzo sotto indicato, in quanto di nostra proprietà sin dal giorno del pagamento del corrispettivo stabilito. Se entro tale data verificheremo inadempienza da parte Sua a quanto richiesto, adiremo immediatamente le vie legali per ottenere, oltre che l'espletamento di un nostro diritto, ogni eventuale danno causato dalla sua condotta. Ci permettiamo inoltre di esprimere il nostro rammarico per l'ingiustificata maleducazione con la quale Lei ha agito nei nostri confronti e nei confronti di nostri parenti del tutto estranei al rapporto. Mia seconda richiesta.
Gentile Aduc, alcuni giorni fa vi ho inviato un quesito in merito ad un contenzioso tra me ed uno studio fotografico, al quale avete cortesemente risposto dandomi preziose indicazioni (in allegato trovate quesito e risposta). Il quesito riguardava la mancata consegna di negativi relativi al servizio fotografico del mio matrimonio da parte dello studio suddetto, fatto motivato dalla citazione di fantomatiche leggi. Confortato dalla vs. risposta che stabiliva chiaramente la totale inesistenza di dette leggi ed il mio diritto a riavere i negativi in questione, ho inviato a 1/2 raccomandata la richiesta di restituzione allo studio fotografico (di cui Vi allego copia), informando che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera, in mancanza di risposta avrei fatto ricorso alle vie legali per fare rispettare i miei diritti. In tale lettera fornivo anche un indirizzo per la consegna dei negativi, indirizzo di miei parenti residenti in Sardegna nello stesso comune di residenza dello studio fotografico. I 15 giorni di tempo sono trascorsi e non ho ricevuto alcun cenno dallo studio fotografico. A questo punto vorrei chiederVi:
1) Qual è il modo migliore per far rispettare i miei diritti il più velocemente possibile; la mia intenzione sarebbe di rivolgermi ad un avvocato, ma temo l'eccessivo prolungarsi dei tempi;
2) Nel caso lo studio fotografico avesse perso i miei negativi, in che modo e con che entità io posso richiedere un risarcimento danni.
Attendo una Vs. cortese risposta per riuscire a porre fine a questa assurda vicenda.
Grato per la collaborazione, Vi porgo cordiali saluti. Co*** Lettera del fotografo
Con la presente Vi inviamo copia del testo normativo in materia fotografica. Nel contempo cogliamo l'occasione per consigliarVi di cambiare il consulente legale, in quanto molto disinformato. Vi ricordiamo che il corrispettivo pagato è relativo alle foto regolarmente consegnateVi e non ai negativi, prova ne sia che ci siamo avvalsi del diritto di proprietà, per archiviarli c/o il nostro studio per il periodo a noi opportuno. Con riserva di intraprendere noi una azione legale per il Vostro comportamento arrogante e intimidatorio, Vogliate cortesemente ritenere chiuso il discorso "negativi". Sperando di esserci mostrati più educati con la presente, gradiremo non essere più disturbati. Estratto dalla copia del testo normativo allegato
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28 giugno 1980, Cassazione Sez. 1: "Nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98 della legge 22 aprile 1941 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 88, terzo comma, di detta legge per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente. Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non è tenuto a consegnarlo al committente".

Risposta ADUC
Sembra che lei abbia acquistato solo le foto e non abbia acquistato ne’ pagato i negativi ed il loro sviluppo. Questo e’ da verificare. Nulla toglie pero' che le argomentazioni addotte non siano calzanti. Senza entrare nella problematica dei diritti d'autore, non si vuole sostenere che il fotografo non debba utilizzare a sua volta le foto: pero' nel caso di ritratto (ad eccezione delle immagini effettuate nel corso di cerimonia pubblica e simili) serve il consenso del ritrattato. E' consentito alla persona oggetto del ritratto -essendo lavoro su commissione- pubblicare e riprodurre senza il consenso del fotografo: il committente non ha da richiedere il permesso al fotografo e avra' il diritto di ottenere dei negativi.
La sentenza stabilisce che il committente non acquista il diritto esclusivo, ma nessuno nega che il diritto pero' lo abbia, al pari del fotografo.
Inibirne l'utilizzo al committente sarebbe illegittimo ed in violazione dei diritti sinora esposti. Alla luce della nuova legge sulla privacy, il Garante ha fatto presente che detenere i negativi non e' per il fotografo una violazione della privacy stessa, pero' ha anche ribadito che si tratta di dati personali e che la persona interessata ha comunque la facolta' di esercitare il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, come previsto dalla legge sulla privacy. Se i negativi vengono considerati dati personali, per prima cosa se ne deduce che abbiano uno stretto rapporto con il committente e che il fotografo non abbia acquisito il diritto di fare cio' che vuole dell'immagine. Parlando inoltre di accesso a detti dati personali, si ribadisce il diritto del cliente su tali negativi.
Diritto che nel caso di "Foto d'Autore" andra' a braccetto con quello del fotografo, ma che cio' nondimeno esiste.
Il riferimento della sentenza -datata- relativamente al diritto del fotografo di trattenere i negativi va forse anche interpretato (potrebbe essere previsto che dei negativi venga fatta copia, ribadendo solo il diritto del fotografo ad utilizzare le foto e pertanto ad avere a sua volta la sua copia) ed e' riferito ad un caso particolare che non conosciamo, oltre al fatto che -essendo emesso da una sezione singola della cassazione- e' un'opinione valida ma niente di piu'.
Anche nel peggiore dei casi dovrebbe essere ammesso che l'eventuale distruzione o perdita dei negativi o comunque l'impossibilita' di accesso ed utilizzo degli stessi, sarebbero una violazione sia della legge che garantisce l'utilizzo al committente, sia della legge sulla privacy che ammette il diritto ad accedere e gestire i propri dati. La questione e' forse piu' nebulosa di quanto non potesse apparire.
Concludiamo con questa sentenza: "L'opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge, diritto morale d'autore e diritto patrimoniale d'autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui all'art. 87 della legge sul diritto d'autore quando, configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti.
(Cassazione civile sezione I 4 luglio 1992 n. 8186)".
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