Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 gennaio 2000
Cara Aduc,
già in giugno vi scrivevo per propormi il mio caso di iscrizione ad un corso per Amministratori di immobili, di cui non mi fu data notizia della data in cui si è tenuto, e di cui mi era stato richiesto comunque il pagamento. A tale corso era permesso accedere solo dopo iscrizione in un Albo (dell'associazione che lo teneva, non un albo nazionale) di aspiranti amministratori. Mi consigliaste allora di rivolgermi ad un giudice di pace, cosa che io ho fatto; il quale, leggendo i moduli da me purtroppo sottoscritti, affermò che, se a lui fosse stato chiesto di emettere decreto ingiuntivo nei miei confronti da tale associazione, lo avrebbe rifiutato. Non si è invece comportato così il giudice di pace al quale l'associazione si è realmente rivolta, che ha emesso il decreto ingiuntivo, al quale, se io volessi fare opposizione, dovrei rivolgermi ad un avvocato su Roma, con relativa onerosa spesa che mi induce a cedere al pagamento della somma sicuramente non dovuta a me richiesta. Infatti io risiedo a Barletta (Ba),ed anzi, per la legge 52/96 che ha introdotto l'art.1469 bis del codice civile, è vessatoria e perciò inefficace, la clausola che elegge quale foro competente uno diverso dal luogo ove risieda il cliente (cioè io). Oltre al fatto che il modulo di contratto lo sottoscrissi a Molfetta (Ba). Mi chiedo: com'è possibile che un giudice non tenga conto di ciò che il codice civile afferma? E come si può reagire a tali soprusi, se per far velere le proprie ragioni (anche soltanto riuscire a riportare il giudizio al mio foro) occorre spendere ingenti somme, che non posseggo (sono una laureanda e non ho un lavoro)? Ultimo elemento: col decreto ingiuntivo il giudice mi ha addebitato non tutta, ma solo parte delle somme che tale associazione mi richiedeva, e cioè le quote associative al predetto Albo per addirittura 4 anni, dato che c'era pure una clausola di tacito rinnovo biennale. Nessuna ragione di tale scelta viene addotta; per di più ho ora il timore di una eventuale successive richiesta di ulteriori quote associative , dato che, sostenendo (con lettere dal mio avvocato) la tesi di non ritenermi socia di tale associazione, non ho mai fatto disdetta. Concludendo, i sarei grata di un consiglio, alla luce della vostra esperienza nel settore (ed in tempi molto brevi perchè i 40 giorni scadono ai primi di febbraio). Nell'intanto, porgo distinti ossequi.
già in giugno vi scrivevo per propormi il mio caso di iscrizione ad un corso per Amministratori di immobili, di cui non mi fu data notizia della data in cui si è tenuto, e di cui mi era stato richiesto comunque il pagamento. A tale corso era permesso accedere solo dopo iscrizione in un Albo (dell'associazione che lo teneva, non un albo nazionale) di aspiranti amministratori. Mi consigliaste allora di rivolgermi ad un giudice di pace, cosa che io ho fatto; il quale, leggendo i moduli da me purtroppo sottoscritti, affermò che, se a lui fosse stato chiesto di emettere decreto ingiuntivo nei miei confronti da tale associazione, lo avrebbe rifiutato. Non si è invece comportato così il giudice di pace al quale l'associazione si è realmente rivolta, che ha emesso il decreto ingiuntivo, al quale, se io volessi fare opposizione, dovrei rivolgermi ad un avvocato su Roma, con relativa onerosa spesa che mi induce a cedere al pagamento della somma sicuramente non dovuta a me richiesta. Infatti io risiedo a Barletta (Ba),ed anzi, per la legge 52/96 che ha introdotto l'art.1469 bis del codice civile, è vessatoria e perciò inefficace, la clausola che elegge quale foro competente uno diverso dal luogo ove risieda il cliente (cioè io). Oltre al fatto che il modulo di contratto lo sottoscrissi a Molfetta (Ba). Mi chiedo: com'è possibile che un giudice non tenga conto di ciò che il codice civile afferma? E come si può reagire a tali soprusi, se per far velere le proprie ragioni (anche soltanto riuscire a riportare il giudizio al mio foro) occorre spendere ingenti somme, che non posseggo (sono una laureanda e non ho un lavoro)? Ultimo elemento: col decreto ingiuntivo il giudice mi ha addebitato non tutta, ma solo parte delle somme che tale associazione mi richiedeva, e cioè le quote associative al predetto Albo per addirittura 4 anni, dato che c'era pure una clausola di tacito rinnovo biennale. Nessuna ragione di tale scelta viene addotta; per di più ho ora il timore di una eventuale successive richiesta di ulteriori quote associative , dato che, sostenendo (con lettere dal mio avvocato) la tesi di non ritenermi socia di tale associazione, non ho mai fatto disdetta. Concludendo, i sarei grata di un consiglio, alla luce della vostra esperienza nel settore (ed in tempi molto brevi perchè i 40 giorni scadono ai primi di febbraio). Nell'intanto, porgo distinti ossequi.
Risposta ADUC
Non ha necessita' di un avvocato e dovrebbe ottenere il trasferimento di competenza, pero' occorre un’opposizione al decreto ingiuntivo chiedendo -tra l'altro- l'applicazione della normativa sul diritto al foro del luogo di residenza. Il disagio maggiore -capisco non indifferente- consiste nel dover eleggere (quale domicilio in Roma) la cancelleria del Giudice di Pace -essendo conseguentemente obbligata a telefonare quotidianamente per avere informazioni sulle notifiche del caso. Le clausole, infatti, sono vessatorie e annullabili, non nulle. Il che vuol dire che non e' che sia proibito iniziare il procedimento in quel determinato Comune: e' invece consentito opporsi e chiedere l'applicazione della disposizione di legge. Nel caso invece in cui si volesse accettare il foro previsto dal contratto, il consumatore ne avrebbe diritto, senza subire il trasferimento obbligato al proprio foro.
E' necessario chiedere il trasferimento, opponendosi al decreto ingiuntivo, notificando gli atti alla controparte tramite ufficiale giudiziario e domiciliandosi presso la cancelleria del Giudice di Pace. Ha ragione per la mancata disdetta: sarebbe il caso che venga effettuata. Pero', visto che adesso c'e' il procedimento, la cosa puo' essere rimandata od eventualmente risolta in giudizio. La questione non e' semplice e hanno fatto di tutto per renderla ancora piu' complicata. Non ricordo quali fossero le motivazioni opponibili alle pretese dell'Albo, prima di iniziare questo iter dovranno essere valutate. Il nostro suggerimento a suo tempo -comunque- era di rivolgersi al giudice di pace non tanto per una consulenza, quanto per fissare una conciliazione -e dunque fare il primo passo, e ottenere che il procedimento si svolgesse a Bari (essendo lei ad iniziare l'iter). In questo modo, ha fatto fare a loro il primo passo e conducono la danza.
E' necessario chiedere il trasferimento, opponendosi al decreto ingiuntivo, notificando gli atti alla controparte tramite ufficiale giudiziario e domiciliandosi presso la cancelleria del Giudice di Pace. Ha ragione per la mancata disdetta: sarebbe il caso che venga effettuata. Pero', visto che adesso c'e' il procedimento, la cosa puo' essere rimandata od eventualmente risolta in giudizio. La questione non e' semplice e hanno fatto di tutto per renderla ancora piu' complicata. Non ricordo quali fossero le motivazioni opponibili alle pretese dell'Albo, prima di iniziare questo iter dovranno essere valutate. Il nostro suggerimento a suo tempo -comunque- era di rivolgersi al giudice di pace non tanto per una consulenza, quanto per fissare una conciliazione -e dunque fare il primo passo, e ottenere che il procedimento si svolgesse a Bari (essendo lei ad iniziare l'iter). In questo modo, ha fatto fare a loro il primo passo e conducono la danza.
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