Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 gennaio 2002
Domanda 23 gennaio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - scrivo per un consiglio in merito ad un verbale autovelox; a cosa posso appellarmi nel ricorso? ecco alcuni dati: polizia municipale di Ginestra (PZ); limite 50km/h; velocita' rilevata 84km/h;tolleranza del 5% con minimo 5km/h e quindi il limite e' stato superato di 29 km/h; strada larga e dritta, traffico inesistente; viaggiavo in moto (yamaha 1100) il 29/08/2001 alle 13.10; verbale notificato il 19/01/2002; apparecchiatura VELOMATIC 512 omologata dal Ministero dei LL.PP. con Decreto prot.1583 del 02-05-90 DM N°. 2961 DEL 27-11-89 MATRICOLA N°XXXXX; non essendo stato notificato al momento, il verbale riporta la seguente dicitura:"Il presente verbale di accertamento si notifica ai sensi dell'art.201 del C.D.S. e art.384 lettera E Reg.
La contestazione immediata non e' stata possibile in quanto l'accertamento della violazione rilevata con apposita apperecchiatura elettronica, consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del mezzo, ovvero dopo che il veicolo sia a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolametari. In quanto la pattuglia predisposta a valle era impegnata in analoga contestazione." Io mi chiedo:
1-se e' vero che c'era un'altra pattuglia che avrebbe potuto fermarmi, il modello Velomatic 512 e' equiparabile al 104/c2?cioe' non e' del tipo obsoleto che necessita di sviluppare le foto? e quindi la corte di cassaz. dice che e' indispensabile notificarla all'istante?
2-non e' stato specificato perche' non mi hanno fermato o inseguito:in un posto di blocco si possono fermare anche 2 o 3 veicoli contemporaneamente;
3-posso controllare se a quell'ora hanno fatto altre multe??
4-non e' vero che e' compito loro quello di organizzare un efficiente posto di blocco??
Grazie per le risposte.

Risposta ADUC
I due modelli consentono ugualmente di effettuare il fermo: la cui mancanza e' sicuramente contestabile, pur dovendo il giudice valutare le giustificazioni addotte e le specifiche circostanze e dunque l'eventuale validita' dell'omissione del fermo immediato, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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