Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 gennaio 2002
Domanda 15 gennaio 2002
Subject: autovelox
Spett.le ADUC spero innanzitutto di non distrubarvi con la presente e volevo porvi il seguente quesito: Sabato notte mentre percorrevo una statale in provincia di La Spezia notavo dietro di me un flash alche' pensavo subito all'autovelox. Infatti, dopo 100 mt. venivo fermato da una pattuglia di Carabinieri i quali mi consegnavano un preavviso di contravvenzione di presunta violazione dell'articolo 142 del c.d.s. senza specificare ne' la velocita' ne il comma violato. Facevo quindi notare il tutto agli accertatori i quali riferivano che detto verbale e' una presunta violazione dei limiti di velocita' e' che mi verra' contestato il verbale di contestazione a seguito dello sviluppo del fotogramma in base al quale verra' comminata la sanzione prevista. Nel verbale venivano riportati i dati del conducente del veicolo, che ero io, il proprietario, l'auto e di un mio parente, i dati della mia patente e le dichiarazioni in merito alla contestazione. Volevo quindi sapere se in caso di arrivo del verbale di contestazione, che sara' allegato il verbale di preavviso, la procedura adottata e' conforme in quanto gli accertatori essendo in due e non potendo collegarsi via radio e per motivi di sicurezza dovevano essere entrambi presenti al controllo quindi si basavano al flash per ogni violazione, vi sono gli estremi per un ricorso oppure sono stati rispettati i diritti alla difesa del trasgressore. Grazie e resto inattesa di un Vostro cortese riscontro.

Risposta ADUC
Non sembra rilevarsi alcuna irregolarita'.
Dunque ci pare che non ci siano motivi rilevanti per poter presentare un ricorso, ad ogni modo se proprio volesse:
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Consigliamo inoltre la lettura della nostra scheda sull'argomento: Infrazioni al Codice Della Strada
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