Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 gennaio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Cara Aduc, vorrei sapere se posso fare ricorso, e che possibilita' ho, per una contravvenzione che mi e' stata fatta per transito e sosta in zona a traffico limitato.
Il motivo del ricorso e' che tale infrazione e' avvenuta per portare soccorso a mia madre affetta da gravissime patologie tutte ampiamente documentate. (Invalida al 100%, cardiopatica, morbo di Parkinson in stato avanzato, semiparesi, disfunzioni della tiroide). Da notare che l'indirizzo riportato sull'avviso che ho trovato sull'auto e lo stesso di dove e' domiciliata mia madre.
Da parte mia non ho nessun documento che attesti che proprio quel giorno mia madre si sia sentita male, anche se la gravita' delle patologie su elencate faccia pensare a frequenti e gravi malori (anche di pericolo di vita). Grazie
RICHIESTA - Cara Aduc, vorrei sapere se posso fare ricorso, e che possibilita' ho, per una contravvenzione che mi e' stata fatta per transito e sosta in zona a traffico limitato.
Il motivo del ricorso e' che tale infrazione e' avvenuta per portare soccorso a mia madre affetta da gravissime patologie tutte ampiamente documentate. (Invalida al 100%, cardiopatica, morbo di Parkinson in stato avanzato, semiparesi, disfunzioni della tiroide). Da notare che l'indirizzo riportato sull'avviso che ho trovato sull'auto e lo stesso di dove e' domiciliata mia madre.
Da parte mia non ho nessun documento che attesti che proprio quel giorno mia madre si sia sentita male, anche se la gravita' delle patologie su elencate faccia pensare a frequenti e gravi malori (anche di pericolo di vita). Grazie
Risposta ADUC
Se potesse almeno procurarsi delle prove circa la particolare urgenza del caso, potrebbe fornire degli elementi ad un giudice per poter valutare il caso.
Senza di quelli, mancano i presupposti formali per avanzare una contestazione, in quanto la medesima si ricondurrebbe a circostanze generiche e non specifiche (in sintesi, l'opposizione si baserebbe su elementi teorici e non su dati di fatto -e gia' di per se', le prove dovrebbero essere valutate).
In caso ve ne siano gli estremi, puo' tentare l'azione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Senza di quelli, mancano i presupposti formali per avanzare una contestazione, in quanto la medesima si ricondurrebbe a circostanze generiche e non specifiche (in sintesi, l'opposizione si baserebbe su elementi teorici e non su dati di fatto -e gia' di per se', le prove dovrebbero essere valutate).
In caso ve ne siano gli estremi, puo' tentare l'azione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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