Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 gennaio 2002
Domanda 3 gennaio 2002
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Egregio Avvocato, faccio seguito alla Sua risposta datata 02/01/2002, relativa ad un quesito da me inviatoLe il 31/12/2001. Probabilmente ho commesso qualche errore di terminologia: innanzitutto devo precisare che all'amministratore non spetta il compenso che lui rivendica; infatti lui stesso mi aveva avvisato a mezzo fax che non avrebbe aperto nessun sinistro per mio conto, a meno che non gli fosse stato richiesto per iscritto.
Nulla gli e' stato richiesto, ma lui pretende ugualmente la somma che non gli spetta.
Non e' pero' questo il punto: altri legali che hanno gia' esaminato il caso mi hanno confermato che la somma non gli spetta!
Successivamente, mi e' stato notificato un atto di citazione dal giudice di pace della mia citta' (e non un'ingiunzione di pagamento come invece Le avevo precedentemente scritto'); tale atto di citazione aveva come unico attore l'amministratore che agiva per suo unico conto (e non del condominio), pretendendo la restituzione della somma a titolo di onorario professionale, senza alcun legame con fatti attinenti l'aspetto gestionale/amministrativo del condominio.
L'inserimento all'ordine del giorno e la seguente discussione di tale atto di citazione in sede di assemblea di condominio, secondo me rappresenta un evidente caso di violazione della privacy e di diffamazione.
Violazione della privacy perche' l'amministratore agisce per suo conto, per interessi che sono i propri e che in nessun modo possono essere ricondotti a quelli del condominio (infatti, l'amministratore aveva gia' comunicato ai condomini -tramite raccomandata- la liquidazione del danno da parte dell'assicurazione condominiale a mio favore; con questo, aveva fatto il suo dovere).
In secondo luogo, come Lei ben sapra' l'atto di citazione e' un atto di parte, redatto dall'avvocato dell'attore (che in questo caso e' l'amministratore): mi chiedo allora come sia possibile che delle affermazioni di parte, possano essere inserite all'ordine del giorno e discusse nell'assemblea condominiale.
Tale atto di citazione contiene palesi elementi di falso: si dice che l'amministratore ha svolto, nella vicenda, le perizie la liquidazione del danno etc' TUTTE FALSITA' DOCUMENTABILI.
In sostanza l'amministratore figura come colui che 'avanza soldi per delle prestazioni che ha svolto' ed io come colui che non vuole pagare.
Sono consapevole della difficolta' connesse alla spiegazione di tali situazioni, tramite la posta elettronica.
Sono disponibile eventualmente a contattare un Vs esperto pagando la consulenza.
Restando in attesa di Vs comunicazioni, saluto cordialmente.
P.S. Per completezza di informazione rispedisco anche il primo messaggio:
Egregio Avvocato,
desidero porre alla Sua cortese attenzione la seguente situazione:abito in un condominio (appartamento di mia proprieta')ed a novembre dell'anno 2000 si e' verificato un cortocircuito alla mia caldaia (sita nel terrazzo)che ne ha resa necessaria la sostituzione.
Essendo assicurato per tali sinistri ho fatto regolare denuncia alla mia Assicurazione.
Al risarcimento di questo tipo di danno hanno partecipato sia la mia assicurazione che quella condominiale (essendo in questo caso coassicurate).
Ci tengo a precisare che la stima del rimborso relativa al danno e' stata effettuata da un unico perito per entrambe le compagnie (e tutte le pratiche, dalla denuncia alla perizia e quindi liquidazione del danno sono state svolte personalmente dal sottoscritto).
Quindi riassumendo:
£. 2.750.000 = entita' complessiva del rimborso ripartita come segue:
£. 1.500.000 = liquidatomi dalla mia compagnia assicuratrice;
£. 1.250.000= liquidatomi dalla assicurazione condominiale.
Al momento del rimborso relativo all'assicurazione condominiale, l'amministratore (che in tutta questa vicenda non ha svolto nessuna prestazione, eccetto la firma della quietanza che e' un atto indispensabile per ottenere il rimborso da parte della suddetta assicurazione) si e' trattenuto £.250.000 che secondo lui gli spettavano a titolo di onorario (importo del quale ho chiesto ed ottenuto l'immediata restituzione).
Passati tre mesi dall'avvenuta restituzione da parte dell'amministratore, mi e' stata notificata un'ingiunzione di pagamento di cui l'unico attore era l'amministratore stesso per suo conto (e non del condominio).
All'atto della convocazione dell'assemblea condominiale, e' stato inserita all'ordine del giorno la discussione relativa all'ingiunzione di pagamento.
L'assemblea, alla quale da tempo non partecipo poiche' manifesta ostilita' nei miei confronti (probabilmente dovuta ad una condanna dalla stessa subita in una causa che mi vedeva unico attore), ha approvato l'operato dell'amministratore.
Dopo questa premessa pongo il mio quesito:
l'inserimento all'Ordine del Giorno e la conseguente discussione dell'ingiunzione di pagamento (ribadisco, svolta a titolo personale dall'amministratore)rappresenta un caso di violazione della privacy e di diffamazione?
Se si, che richiesta di risarcimento potrei avanzare?
In attesa di una Sua cortese risposta, la ringrazio e colgo l'occasione per salutarLa distintamente.

Risposta ADUC
Effettivamente, non avevamo compreso che la cifra le fosse stata richiesta a titolo di prestazione professionale per il servizio (di mediazione nei confronti dell'assicurazione, come perito o cos'altro?) offerto: nel qual caso -a parte la necessita' di contestare la legittimita' della pretesa in quanto tale- non si rileva per quale motivo (pur concernendo un ipotetico rapporto con l'assicurazione condominiale) possa essere stata portata in assemblea una richiesta di pagamento a titolo personale. Pertanto, non si rileva comunque la diffamazione per il fatto in se' -se fosse rilevabile nel modo di strutturare l'atto, occorre sia un penalista a determinarlo- e per quanto attiene la privacy in realta', concernendo una questione legata all'assicurazione, non ci pare comunque ravvisabile. Quello che ci pare indebito ed erroneo e' l'intervento dell'assemblea ed il comportamento dell'amministratore, ma sono questioni da contestare in opposizione agli atti giudiziari, eventualmente anche intentando ulteriori azioni per danni e non cercandone gli aspetti che lei citava. Questo, ovviamente, a nostro avviso. Il consiglio e' di contattare un legale in loco, che possa studiare gli atti.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →