Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 dicembre 2001
Domanda 31 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Per guida di motoveicolo di cilindrata superiore a 125 cc.(Kimco 150 ma la cui potenza e' inferiore a 11 Kwt di potenza) mi e' stato contestato l'art.116 comma 13 del Codice della Strada ovvero la sanzione per guida senza patente. Tuttavia sono in possesso di patente categoria B conseguita nel novembre 1988 (e quindi non abilitante alla guida di motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc.) e cio' risulta indicato nel verbale contestatomi. domanda:alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.3 del 1997, per questa violazione non mi sarebbe dovuto essere contestato l'articolo 125 C.d.S. ovvero di guida con patente di categoria diversa da quella richiesta?
Un eventuale ricorso potrebbe essere accolto(puo' fornirmi copia di qualche sentenza di accoglimento da parte di Corti minori), ed in caso negativo, quale consiglio puo' darmi?

Risposta ADUC
A nostro avviso, e' corretta la sua interpretazione.
Tuttavia, dal momento che l'accoglimento non e' certo e che, anche in caso di accoglimento, e' probabile che le verrebbe solo convertita (e non annullata) la sanzione comminata, non sappiamo quali possano essere gli esiti di un eventuale ricorso. Il quale, eventualmente, deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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