Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 dicembre 2001
Domanda 28 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - In data 12/14/2001 mi è stata recapitata a mezzo raccomandata una contravvenzione:
"Il giorno 22/10/2001 alle ore 8:46, noi sottoscritti agenti... abbiamo accertato che il conducente del Autoveicolo Fiat punto targato AJ***, circolava sul tratto di strada V. le Crati in direzione Nord, in cui vige il limite di Km/h 50, alla velocità netta accertata di Km/h 79 superando così il limite imposto...
Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione per materiale impossibilità, essendo stato effettuato l'accertamento su strada a più corsie per senso di macia, ove l'eventuale arresto del veicolo era pericoloso per l'incolumità dello stesso trasgressore e degli altri utenti della strada, nonchè per la sicurezza della circolazione, vigendo il divieto di fermata, essendo presente area di intersezione, non essendo presenti aree esterne alla carreggiata idonee a fermare il trasgressore. "
Vorrei farvi alcune osservazioni e ricevere da voi un consiglio su quanto io possa fare. Da premettere che io non ero alla guida dell'auto ma a guidare era un meccanico che provava l'auto dopo averla riparata alcuni giorni prima. Inoltre ho da indicarvi che il motivo della non contestazione immediata è falso, in quanto il tratto di strada è si a doppia corsia ma vi è uno spartitraffico largo circa 20 metri sul quale sorgono giardini e aree di servizio e che tale tratto dispone di tutto lo spazio necessario per fermare le autovetture, che dopotutto dovrebbero viaggiare al di sotto dei 50 Km/h, inoltre per ogni senso di marcia si hanno 2 corsie molto larghe il chè assicura la possibilità di fermare le vetture in tutta tranquillità senza portare rallentamenti alle altre automobili che circolano. Vorrei sapere se posso inoltrare ricorso con la speranza che la contravvenzione venga ritirata, ed in tal caso vi chiedo cortesemente di indicarmi cosa devo fare per fare ricorso. Cordiali saluti e anticipati ringraziamenti per i consigli che mi invierete.

Risposta ADUC
Sara' il giudice a valutare le motivazioni addotte a supporto del ricorso, dunque non le possiamo garantire l'accoglimento.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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