Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 dicembre 2001
Domanda 28 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA -
spett. ADUC mi è stata notificata una multa da Autovelox che non mi è stata contestata immediatamente, citando come motivazione della mancata contestazione quanto segue:il veicolo oggetto del rilievo procedeva ad una velocità tale che già, pochi istanti dopo l'accertamento, si trovava distante dal punto del rilievo, rendendo cosi impossibile, all'agente di polizia stradale, fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari senza creare situazioni di pericolo. Perchè l'apparecchio usato- TRAFFIPAX SPEEDOPHOT non è dotato di sistema di stampa immediata dei dati, cosicché consente la certezza dell'illecito, successivamente, ad avvenuto sviluppo dei fotogrammi. Per Favore datemi un consiglio devo pagare o posso fare ricorso?

Risposta ADUC
Il mancato fermo puo' essere motivo di ricorso, ma tenga presente che sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita' o meno, attenendosi agli elementi del caso specifico: non siamo certi -non conoscendo il modello- che quello da lei citato possa effettivamente consentire il fermo immediato.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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