Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 dicembre 2001
Domanda 26 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Preg.ma Aduc, per Natale ho ricevuto in dono un orologio che costa 400 mila lire. Dato che non mi piace, ho tentato di riportarlo al negozio in cui è stato acquistato da un mio amico per cambiarlo con un altro oggetto.
Naturalmente, essendo un regalo, non possiedi io lo scontrino fiscale. Ho però la garanzia timbrata dal negozio con gli estremi del negozio stesso e la data d'acquisto. Non essendoci nulla di mio gradimento in questo momento in negozio, ho chiesto in alternativa che mi venisse fatto un "buono acquisto" pari al valore dell'orologio da poter utilizzare magari tra un po'. Mi è stato risposto che "o cambio l'orologio, esclusivamente presentando lo scontrino d'acquisto, con ciò che c'è in negozio ENTRO 15 GIORNI dalla data d'acquisto, oppure non posso fare null'altro". Infatti le "regole del negozio sono queste per tutti". Credo invece che, per il consumatore, sia prevista una diversa tutela in tal senso e chiedo parere legale in merito. In particolare, mi interessa conoscere se esista una normativa valida per tutti gli articoli acquistati, tale da obbligare il negoziante a fare un "buono acquisto", se non addirittura a restituire il denaro, in caso di mancato gradimento dell'oggetto acquistato.
Quest'ultimo naturalmente, verrebbe restituito con la confezione originale e con lo scontrino (che provvederò a farmi dare dal mio amico, ove ancora l'avesse conservato). Dato che ho ancora pochi giorni per effettuare questa operazione (secondo quando affermato dal negoziante!), vi sarei assai grato se voleste rispondermi entro poco tempo. Ringrazio fin d'ora per quanto vorrete fare per me e porgo Cordiali Saluti

Risposta ADUC
Non c'e' nessuna legge come lei sostiene: ne' sarebbe in realta' fondata. Premesso che ogni accordo tra le parti e' possibile e legittimo, in assenza non c'e' alcun diritto neanche di pretendere la sostituzione, figurarsi il buono od il rimborso.
In caso ci fosse un vizio di produzione, allora la questione e' diversa e la contestazione del contratto possibile e legittima.
Altrimenti, il recesso e' previsto -come deroga alla norma- in caso dei soli acquisti effettuati fuori dei locali commerciali.
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