Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve, vi ho già interpellato tempo fa ed ero rimasto ampiamente soddisfatto dei vostri consigli. Ora ho un problema sempre per la stessa vicenda che ora vi riassumo: 29/03/01 mi e' stata ritirata per 1 mese la patente per eccesso di velocità (Vigili di Volvera) 05/04/01 sono stato fermato alla guida della mia autovettura senza patente, ed e' stato contestato sul verbale solo il fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi (Vigili di Torino) 29/04/01 Ho ripreso la patente 05/07/01 Ho ripreso l'autoveicolo 21/12/01 Mi viene notificato dal Prefetto il pagamento di lire 3 milioni (in rif al verbale dei Vigili di Volvera, quello dell'autovelox).
Sono cosciente che la legge prevede sia il fermo dell'autoveicolo che il pagamento dei 3 milioni, pero' la notifica del pagamento e' avvenuta abbondantemente dopo 150 giorni.
Posso presentare ricorso?
Devo indirizzarlo al giudice di pace o al prefetto?
Grazie per l'attenzione, buone feste
RICHIESTA - Salve, vi ho già interpellato tempo fa ed ero rimasto ampiamente soddisfatto dei vostri consigli. Ora ho un problema sempre per la stessa vicenda che ora vi riassumo: 29/03/01 mi e' stata ritirata per 1 mese la patente per eccesso di velocità (Vigili di Volvera) 05/04/01 sono stato fermato alla guida della mia autovettura senza patente, ed e' stato contestato sul verbale solo il fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi (Vigili di Torino) 29/04/01 Ho ripreso la patente 05/07/01 Ho ripreso l'autoveicolo 21/12/01 Mi viene notificato dal Prefetto il pagamento di lire 3 milioni (in rif al verbale dei Vigili di Volvera, quello dell'autovelox).
Sono cosciente che la legge prevede sia il fermo dell'autoveicolo che il pagamento dei 3 milioni, pero' la notifica del pagamento e' avvenuta abbondantemente dopo 150 giorni.
Posso presentare ricorso?
Devo indirizzarlo al giudice di pace o al prefetto?
Grazie per l'attenzione, buone feste
Risposta ADUC
Il dubbio e' questo: essendo intervenuti una serie di fattori, inseritisi nel contesto, possono essere considerati in qualche modo interruttivi del termine? Per essere piu' precisi, il verbale originariamente notificato e' quello che ha sancito la sospensione della patente. L'adempimento, pertanto, e' stato espletato. Ritenere che il termine -valido per la notifica del primo verbale- debba ritenersi applicabile anche alla "seconda tranche", non e' pero' troppo scontato.
Pertanto, se dalla data dell'identificazione del trasgressore alla data in cui la contravvenzione e' stata consegnata alle Poste (e dunque la raccomandata A/R risulti inviata) sono decorsi oltre 150gg., e' teoricamente possibile opporsi, in contenzioso, chiedendo al giudice di valutare se debba ritenersi valida la notifica contestuale al fatto (come interruttiva dei termini) o se il medesimo termine debba essere riconsiderato ex novo anche per l'ulteriore sanzione.
Vista la tipologia della sanzione medesima -pecuniaria- riterremmo che il termine debba effettivamente essere rispettato (ma solo in caso non ci fosse alcun riferimento nella contestazione originale); ad ogni modo e' anche possibile una diversa valutazione: effettivamente, dipendera' dal giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Pertanto, se dalla data dell'identificazione del trasgressore alla data in cui la contravvenzione e' stata consegnata alle Poste (e dunque la raccomandata A/R risulti inviata) sono decorsi oltre 150gg., e' teoricamente possibile opporsi, in contenzioso, chiedendo al giudice di valutare se debba ritenersi valida la notifica contestuale al fatto (come interruttiva dei termini) o se il medesimo termine debba essere riconsiderato ex novo anche per l'ulteriore sanzione.
Vista la tipologia della sanzione medesima -pecuniaria- riterremmo che il termine debba effettivamente essere rispettato (ma solo in caso non ci fosse alcun riferimento nella contestazione originale); ad ogni modo e' anche possibile una diversa valutazione: effettivamente, dipendera' dal giudice.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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