Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Buongiorno,
il 20 dicembre ho preso una multa per sorpasso con striscia continua. Sul verbale sta scritto: "ha violato la norma del codice della strada di cui all'art. 148 c11 e 16 perchè quale conducente effettuava il sorpasso di veicoli fermi in colonna al semaforo, percorrendo la parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia" Il trasgressore dichiara: NULLA. Sanzioni accessorie: SEGNALAZIONE.
L'infrazione che ho commesso è giusta, poichè ho effettuata dei sorpassi (a circa 30Km/h) invadendo in parte l'altra carreggiata dove comunque non transitavano veicoli al momento (quindi il rischio era minimo).
Comunque quello a cui vorrei fare ricorso è la segnalazione della patente che mi sembra troppo eccessivo.
Vorrei gentilmente sapere le seguenti :
1) l'infrazione va comunque pagata entro 60 giorni oppure se presento il ricorso posso posticiparne il pagamento.
2) se faccio ricorso al prefetto e questo me lo respinge, mi applica il doppio della multa.
Ma se io facessi ricorso solo sulla segnalazione della patente e non sull'importo della multa e perdessi il ricorso, pagherei il doppio?
Colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale
RICHIESTA - Buongiorno,
il 20 dicembre ho preso una multa per sorpasso con striscia continua. Sul verbale sta scritto: "ha violato la norma del codice della strada di cui all'art. 148 c11 e 16 perchè quale conducente effettuava il sorpasso di veicoli fermi in colonna al semaforo, percorrendo la parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia" Il trasgressore dichiara: NULLA. Sanzioni accessorie: SEGNALAZIONE.
L'infrazione che ho commesso è giusta, poichè ho effettuata dei sorpassi (a circa 30Km/h) invadendo in parte l'altra carreggiata dove comunque non transitavano veicoli al momento (quindi il rischio era minimo).
Comunque quello a cui vorrei fare ricorso è la segnalazione della patente che mi sembra troppo eccessivo.
Vorrei gentilmente sapere le seguenti :
1) l'infrazione va comunque pagata entro 60 giorni oppure se presento il ricorso posso posticiparne il pagamento.
2) se faccio ricorso al prefetto e questo me lo respinge, mi applica il doppio della multa.
Ma se io facessi ricorso solo sulla segnalazione della patente e non sull'importo della multa e perdessi il ricorso, pagherei il doppio?
Colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale
Risposta ADUC
qualora si presenti un riscorso, lo si fa adducendo vizi formali, sostanziali oppure perche' non si e' commessa l'infrazione, ma non perche' si reputino soggettivamente eccessive le sanzioni previste: queste -salve eccezioni, in caso la scelta risulti aleatoria- non si possono discutere. Anche volendo ammettere che in questo caso possa esserci un che di aleatorio, questo concerne la contravvenzione in se' (essendo l'origine del provvedimento) e dunque si reputerebbe necessario contestare lo svolgimento dei fatti -ricorrendo avverso la contravvenzione (investendola in toto).
Dunque o presenta ricorso avverso l'infrazione, ma solo per la segnalazione non ha senso o per lo meno e' anomalo.
Dalla sua lettera non si evincono irregolarita', anche lei ammette di avere commesso l'infrazione, conseguentemente non ci paiono esserci motivi di ricorso.
Ad ogni modo le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dunque o presenta ricorso avverso l'infrazione, ma solo per la segnalazione non ha senso o per lo meno e' anomalo.
Dalla sua lettera non si evincono irregolarita', anche lei ammette di avere commesso l'infrazione, conseguentemente non ci paiono esserci motivi di ricorso.
Ad ogni modo le ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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