Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 dicembre 2001
Domanda 21 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Vorrei sapere se tentare il ricorso contro una multa contestatami da apparecchiatura autovelox. L'infrazione é stata commessa il 17 agosto 2001 alle ore 13. 42 sulla strada AA15 Autostrada Parma- La Spezia e contestata dalla Polizia Stradale in quanto circolavo, considerata la tolleranza dovuta per l'apparecchio di rilevamento, ad una velocità di km 187 eccedendo di km 57 il limte massimo stabilito di km 130. Nel verbale che mi é stato recapitato il 10 dicembre 2001 risulta il nome del   verbalizzante, ci sono i miei dati ma non viene specificato chi é il conducente, e si specifica che l'infrazione é stata rilevata a mezzo apparecchio autovelox 104C/2 44865, di cui gli operatori avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità. Viene inoltre riportato che non é stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione perché non consentito dall'eccessiva velocità in ambito stradale e dalla mancanza di spazi idonei ove eseguire l'arresto del veicolo nei modi regolamentari e senza provocare situazioni di pericolo per la circolazione.

Risposta ADUC
potrebbe presentare ricorso adducendo il mancato fermo, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche di quanto dichiarato dagli agenti rilevatori. La notifica deve avvenire entro 150 giorni dalla possibilita' di identificazione del trasgressore.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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