Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 dicembre 2001
Subject: Consiglio per un ricorso
Spett.le ADUC, Vorrei un consiglio su quanto accadutomi.
Il giorno 10/12/2001 era impossibile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico a causa di uno sciopero dei lavoratori di tali categorie. Avendo ricevuto una telefonata da parte di mia sorella Olga, residente nel comune di Quarto, la quale lamentava un malore e chiedeva l'immediata presenza, (essendo sola) ho ritenuto opportuno correre da Lei, con un unico mezzo disponibile: un'autovettura non equipaggiata con marmitta catalitica.
Considerato che mi sono venuta quindi a trovare nella condizione di necessita' straordinaria di raggiungere Quarto e non potendo disporre di altro mezzo, ho utilizzato un'autovettura non catalitica nonostante il divieto di utilizzare tale tipologia di autovetture il lunedi' e il giovedi' nel comune di Napoli.
Vorrei sapere(la notifica e' avvenuta immediatamente, i tempi decorrono dal 10/12/2001), esistono casi analoghi dove poter attingere un po' di giurisprudenza? In ogni caso sulla multa ho fatto annotare questo evento straordinario, regolarmente da me firmata.
Per eventi straordinari(purtroppo, non ho un referto medico, comprovante il malore di mia sorella, essendomi assicurata che si trattava di un calo di pressione) e' possibile utilizzare l'auto, in casi di impossibilita' di disporre di altri mezzi?
Comunque io pago regolarmente una tassa di circolazione per tutti i giorni dell'anno, quindi e' assurdo che mi vietino l'utilizzo dell'auto quando mi occorre.
Inoltre, indipendentemente dall'evento eccezionale che si e' verificato quel giorno, ma se avessi dovuto utilizzare per qualsiasi altra ragione l'auto (es. raggiungere un luogo di lavoro) perche' quel giorno c'era sciopero dei mezzi pubblici, avrei potuto comunque far valere i miei diritti?
Aspettando Vostre notizie, invio i miei migliori Auguri.
Spett.le ADUC, Vorrei un consiglio su quanto accadutomi.
Il giorno 10/12/2001 era impossibile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico a causa di uno sciopero dei lavoratori di tali categorie. Avendo ricevuto una telefonata da parte di mia sorella Olga, residente nel comune di Quarto, la quale lamentava un malore e chiedeva l'immediata presenza, (essendo sola) ho ritenuto opportuno correre da Lei, con un unico mezzo disponibile: un'autovettura non equipaggiata con marmitta catalitica.
Considerato che mi sono venuta quindi a trovare nella condizione di necessita' straordinaria di raggiungere Quarto e non potendo disporre di altro mezzo, ho utilizzato un'autovettura non catalitica nonostante il divieto di utilizzare tale tipologia di autovetture il lunedi' e il giovedi' nel comune di Napoli.
Vorrei sapere(la notifica e' avvenuta immediatamente, i tempi decorrono dal 10/12/2001), esistono casi analoghi dove poter attingere un po' di giurisprudenza? In ogni caso sulla multa ho fatto annotare questo evento straordinario, regolarmente da me firmata.
Per eventi straordinari(purtroppo, non ho un referto medico, comprovante il malore di mia sorella, essendomi assicurata che si trattava di un calo di pressione) e' possibile utilizzare l'auto, in casi di impossibilita' di disporre di altri mezzi?
Comunque io pago regolarmente una tassa di circolazione per tutti i giorni dell'anno, quindi e' assurdo che mi vietino l'utilizzo dell'auto quando mi occorre.
Inoltre, indipendentemente dall'evento eccezionale che si e' verificato quel giorno, ma se avessi dovuto utilizzare per qualsiasi altra ragione l'auto (es. raggiungere un luogo di lavoro) perche' quel giorno c'era sciopero dei mezzi pubblici, avrei potuto comunque far valere i miei diritti?
Aspettando Vostre notizie, invio i miei migliori Auguri.
Risposta ADUC
Per eventuali sentenze a sostegno potrebbe prendere visione del sito: www.difensore.it
Non riteniamo esserci molte probabilita', ma dipendera' dal giudice a cui verra' affidato il suo ricorso, in base anche alle prove addotte.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Non riteniamo esserci molte probabilita', ma dipendera' dal giudice a cui verra' affidato il suo ricorso, in base anche alle prove addotte.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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