Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Spett. Associazione, in data 29/11/01 mi e' stato notificato accertamento di violazione al C.d.S. art.142/8, in quanto in data 15/11/01 circolavo alla velocita' di 64 Km/h su un tratto di strada il cui limite era di 50Km/h.
L'infrazione e' stata rilevata mediante autovelox mod. 104 C2.
La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: "L'accertatore era impegnato nella contestazione immediata della stessa infrazione ad altro trasgressore, cosi' come da verbale n°...". L'accertatore era uno solo. E' fattibile un ricorso al giudice di pace?
Come puo' un solo agente contestare un'infrazione e contemporaneamente accertare anche la mia?
Preciso inoltre che sul modulo notificatomi, e' indicato che il termine di presentazione del ricorso al giudice di pace e' di 60gg, mentre secondo l'ordinanza del giudice di pace di Torino del 21/05/01 il termine non puo' essere di 30gg.
Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto che vorrete offrirmi, porgo Distinti Saluti
RICHIESTA - Spett. Associazione, in data 29/11/01 mi e' stato notificato accertamento di violazione al C.d.S. art.142/8, in quanto in data 15/11/01 circolavo alla velocita' di 64 Km/h su un tratto di strada il cui limite era di 50Km/h.
L'infrazione e' stata rilevata mediante autovelox mod. 104 C2.
La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: "L'accertatore era impegnato nella contestazione immediata della stessa infrazione ad altro trasgressore, cosi' come da verbale n°...". L'accertatore era uno solo. E' fattibile un ricorso al giudice di pace?
Come puo' un solo agente contestare un'infrazione e contemporaneamente accertare anche la mia?
Preciso inoltre che sul modulo notificatomi, e' indicato che il termine di presentazione del ricorso al giudice di pace e' di 60gg, mentre secondo l'ordinanza del giudice di pace di Torino del 21/05/01 il termine non puo' essere di 30gg.
Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto che vorrete offrirmi, porgo Distinti Saluti
Risposta ADUC
La scelta di affidare la gestione dell'autovelox ad un solo agente, mettendolo in condizione di non poter effettuare altri fermi, e' contestabile: e' poi il giudice che valuta il caso specifico e decide in merito all'accoglibilita' o meno dell'opposizione.
Per cio' che concerne il termine di 60gg. indicato (sulla scia di alcune sentenze, ma in contrapposizione rispetto alla interpretazione piu' plausibile della norma), potra' costituire un ulteriore elemento di contestazione. Tenga comunque -sempre- presente il rischio di rigetto, che potrebbe comunque verificarsi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per cio' che concerne il termine di 60gg. indicato (sulla scia di alcune sentenze, ma in contrapposizione rispetto alla interpretazione piu' plausibile della norma), potra' costituire un ulteriore elemento di contestazione. Tenga comunque -sempre- presente il rischio di rigetto, che potrebbe comunque verificarsi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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