Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 dicembre 2001
Domanda 18 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Spett.le ADUC
Vi scrivo perche' il 22 ott. 2001 mi e' stata notificata a casa una multa di £1.308.000 + spese perche' in data 8 luglio 2001 esponevo sul parabrezza dell'auto (Fiat Panda 30) il contrassegno dell'assicurazione scaduto in aprile.
L'auto era riposta in attesa di essere venduta in un'area privata che prima dell'esproprio da parte delle FF.SS. era adibito a parcheggio auto; credevo che in quest'area non avrei avuto problemi con l'assicurazione scaduta ed invece l'8 lug 2001 i VV.UU mi contestarono l'infrazione agli artt. 181 e 193 c.d.s entrando all'interno del parcheggio da un'apertura ricavata (da vandali probabilmente!) dalla primitiva recinzione che esisteva integra prima dell'esproprio.
Un primo punto poco chiaro in questo verbale e' la contestazione dell'art.181 del c.d.s. che obbliga ai possessori ed ai proprietari di autoveicoli ad esporre il contrassegno dell'assicurazione sul vetro parabrezza; quindi risulta da tale contestazione che nel vetro parabrezza della panda non era esposto il contrassegno dell'assicurazione, ma nel verbale gli stessi agenti di polizia scrivono: sostava esponendo contrassegno soc. Liguria scad. 14 apr. 2001.
Un secondo punto poco chiaro risulta essere l'apposizione di un avviso che mi invitava a presentare al comando i documenti previsti per queste circostanze, ma io non mi sono presentato perche' questo avviso di cui loro parlano e che menzionano anche nel verbale, sull'auto non l'ho trovato affatto; ne io, ne mio padre, ne mia madre che giornalmente tenevamo sotto controllo l'autovettura.
Per concludere vi chiedo se ci sono gli estremi per una contestazione della multa o se posso almeno sperare in una congrua riduzione della multa, poiche' 1.308.000 su uno stipendio di £1.596.000, a me sembra un vero salasso!.
Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione prestatami e vi porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
Se la sua assicurazione e' realmente la Liguria, come puo' sostenere che non ci fosse esposto il tagliando da loro indicato? L'unico modo di verificare i dati dell'assicurazione e' conoscerla, non sono accertamenti che possano essere fatti, ad esempio, al Pra. Inoltre, in concreto cambia poco: pertanto, per quale motivo gli agenti avrebbero dovuto mentire? Questa sua versione ci sembra poco credibile, pertanto le sconsiglieremmo di utilizzarla. Inoltre, non muta i termini del problema e anche se venisse rilevato qualche vizio di forma, il giudice la multa la confermerebbe consentendo la riemissione -trattandosi appunto di violazione effettivamente commessa.
Puo' legittimamente contestare, invece (ottenendo che le venga quantomeno commutata la multa in mancata esposizione), nel caso in cui lei avesse avuto l'assicurazione sull'auto, pur non avendola esposta.
Ma in caso l'auto fosse effettivamente priva di copertura, non puo' circolare su strada -e per circolare si intende anche la sosta- non potendosi in quel caso omettere il pagamento, in quanto l'auto non si trovava all'interno di una proprieta' privata ma -comunque- sulla pubblica via -od in un parcheggio adibito al pubblico.
In caso possa effettivamente ricorrere, ricordi quanto segue: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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