Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 dicembre 2001
Subject: Dlg.n.99/00
Gentile Signora Barbara Vallini,
Ho letto con interesse il testo relativo a "Sanzioni tributarie amministrative per abitazioni" curato da lei.
Tuttavia, ci sono dei punti oscuri nel testo che non riesco a chiarire da solo.
E' per questo che sto cercando di mettermi disperatamente in contatto con lei.
Per aiutarmi a capire un punto essenziale del testo della nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo n.99 del 30/03/2000 e cioe': l'omissione sanabile con il ravvedimento operoso, a quale richiesta di registrazione di un atto si riferisce? A quelli privati o illimitatamente anche a quelli per atto pubblico redatti da un Notaio?
Le sarei grato se potra' rispondermi e se lo fara' via e-mail.
Gentile Signora Barbara Vallini,
Ho letto con interesse il testo relativo a "Sanzioni tributarie amministrative per abitazioni" curato da lei.
Tuttavia, ci sono dei punti oscuri nel testo che non riesco a chiarire da solo.
E' per questo che sto cercando di mettermi disperatamente in contatto con lei.
Per aiutarmi a capire un punto essenziale del testo della nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo n.99 del 30/03/2000 e cioe': l'omissione sanabile con il ravvedimento operoso, a quale richiesta di registrazione di un atto si riferisce? A quelli privati o illimitatamente anche a quelli per atto pubblico redatti da un Notaio?
Le sarei grato se potra' rispondermi e se lo fara' via e-mail.
Risposta ADUC
Temiamo di non aver compreso il suo quesito: la scheda da lei citata si limita ad indicare gli adempimenti relativamente a quei casi in cui sia stato omesso un pagamento tributario, indipendentemente dalla natura dell'atto. Ad esempio, successioni e donazioni hanno origine in un atto pubblico e il mancato pagamento dei tributi riguarda la trascrizione di detti atti, mentre la dichiarazione Ici da consegnare al Comune non lo e': ma il ravvedimento non e' dovuto ad irregolarita' dell'atto in se', bensi' alla mancanza dei relativi adempimenti tributari.
Pertanto, e' la formalita', tributaria, omessa che puo' essere sanata, non l'atto in se' (che si deve presumere esistente, altrimenti non puo' essere utilizzato, almeno per i casi indicati in scheda). E dunque, non c'e' differenza tra atti.
Pertanto, e' la formalita', tributaria, omessa che puo' essere sanata, non l'atto in se' (che si deve presumere esistente, altrimenti non puo' essere utilizzato, almeno per i casi indicati in scheda). E dunque, non c'e' differenza tra atti.
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