Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - A seguito di verbale per violazione cds art 164 comm 2 e 8 per carico sbarre acciaio che, pur non superando i limiti per veicolo, sporgevano anteriormente, ho presentato ricorso al prefetto con motivazione che carico era sistemato regolare e che a seguito misurazione con presenza agenti risultava che non sporgeva e non vi era stato alcun ripristino. Non ho ancora avuto riscontro al ricorso ma mi e' stato notificato un altro verbale, con riferimento al primo, redatto d'ufficio (8 giorni dopo la presentazione del ricorso) per violazione art. 10/3° e 18° perche' sprovvisto della relativa autorizzazione nel quale sarebbe stata prevista anche la sanzione di sospensione della patente e carta di corcolazione, non applicata in quanto redatto a seguito di accertamenti esperiti in ufficio. Desidero cortesemente sapere cosa ne pensate e come posso presentare ulteriore ricorso (se e' sufficiente riferirmi al precedente con le motivazioni gia' indicate oppure se potete indicarmi come posso procedere).
Ringrazio e saluto.
RICHIESTA - A seguito di verbale per violazione cds art 164 comm 2 e 8 per carico sbarre acciaio che, pur non superando i limiti per veicolo, sporgevano anteriormente, ho presentato ricorso al prefetto con motivazione che carico era sistemato regolare e che a seguito misurazione con presenza agenti risultava che non sporgeva e non vi era stato alcun ripristino. Non ho ancora avuto riscontro al ricorso ma mi e' stato notificato un altro verbale, con riferimento al primo, redatto d'ufficio (8 giorni dopo la presentazione del ricorso) per violazione art. 10/3° e 18° perche' sprovvisto della relativa autorizzazione nel quale sarebbe stata prevista anche la sanzione di sospensione della patente e carta di corcolazione, non applicata in quanto redatto a seguito di accertamenti esperiti in ufficio. Desidero cortesemente sapere cosa ne pensate e come posso presentare ulteriore ricorso (se e' sufficiente riferirmi al precedente con le motivazioni gia' indicate oppure se potete indicarmi come posso procedere).
Ringrazio e saluto.
Risposta ADUC
Non ci e' chiaro come possa esserle stata comminata una contravvenzione se le misure risultano regolari e comunque entro le norme di legge.
Ad ogni modo, se la contravvenzione comminatale risulta infondata, l'opposizione e' proponibile anche nel caso della seconda multa.
Non e' detto che le ragioni per contestare nel secondo caso siano le medesime: da quanto risulta, infatti, la seconda contravvenzione verte sulla mancanza di autorizzazione, il che rende necessario dimostrare essenzialmente come questa autorizzazione fosse presente o non necessaria nel caso specifico che la riguarda. Ad ogni modo, noi sconsigliamo i ricorsi davanti al Prefetto, in quanto eccessivamente aleatori. Davanti al giudice di pace e' piu' facile sperare almeno in un giudizio il piu' possibile equo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui
e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ad ogni modo, se la contravvenzione comminatale risulta infondata, l'opposizione e' proponibile anche nel caso della seconda multa.
Non e' detto che le ragioni per contestare nel secondo caso siano le medesime: da quanto risulta, infatti, la seconda contravvenzione verte sulla mancanza di autorizzazione, il che rende necessario dimostrare essenzialmente come questa autorizzazione fosse presente o non necessaria nel caso specifico che la riguarda. Ad ogni modo, noi sconsigliamo i ricorsi davanti al Prefetto, in quanto eccessivamente aleatori. Davanti al giudice di pace e' piu' facile sperare almeno in un giudizio il piu' possibile equo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Cliccando qui
e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti