Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

10 dicembre 2001
Domanda 10 dicembre 2001
Subject: inibitoria di uno sfratto
Vi chiedo la pazienza di "ascoltare" le poche righe che vado a scriverVi facendo seguito ad un'incresciosa quanto inaspettata condizione in cui e' venuto a trovarsi mio padre (millesimo 1924 cardiopatico invalido al 100%).
PROLOGO: Molti anni fa (1980) mio padre acquisto' (compromesso) un appartamento sito in una palazzina (da costruire) sulla base di un compromesso per l'acquisto dei terreni che il costruttore (societa' Pescatore & C. snc) aveva sottoscritto con i proprietari del terreno.
Come mio padre, altre famiglie (7) acquistarono appartamenti ed il tempo trascorso tra la prima e l'ultima vendita fu di circa 18 mesi. Successivamente si scopri' che con atto notarile il terreno fu intestato alla societa' Pescatore & Cameranesi.
Nel frattempo La societa' Pescatore & C. snc fallisce, Cameranesi rileva la sua parte nella propria societa' e non riconosce le scritture private tra gli acquirenti degli appartamenti ed il Pescatore, divenuto ex socio.
Di qui la causa civile in 1° grado scritta al n. 607 del R.G. dell'anno 1983 pendente tra Traini Vittorio (mio padre) contro Pescatore A., quindi Fall.to Pescatore A. e Cameranesi Corrado convenuti SNC CAMERANESI COSTRUZIONI ad oggetto: riconoscimento scrittura privata.

Con sentenza n. 760 del 2000 del 28 novembre 2000 il tribunale di Ascoli Piceno sezione stralcio condanna traini vittorio al risarcimento dei danni subiti dalla cameranesi costruzioni snc e dichiara integralmente compensate le spese anche di tale giudizio n. 605/87.
Nell'appello viene anche richiesta la sospensione dello sfratto e successivamente con atto a parte, viene motivata l'inibitoria. La Corte d'Appello di Ancona dichiara inammissibile per tardivita' la istanza di sospensione avanzata il 17/5/2001.
Nella motivazione si legge (per quanto e' possibile decifrare): "Il presidente, rilevato che l'appellante si e' limitato a chiedere nell'atto di appello che venisse sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza senza addurre alcuna motivazione, sostenendola con atto del 17/5/2001, in violazione di quanto dispone l'art. 283 cpc il quale richiede che la istanza, da intendersi come compiuta anche nella motivazione, deve essere proposta con l'appello principale (...) dichiara inammissibile la istanza di sospensione avanzata il 17/5/2001"
DOMANDA:
Col cuore in mano io Vi chiedo se potete dirmi se e' corretta e valida questa motivazione visto che su mia insistenza il ns. avvocato insiste a dire che le motivazioni vanno sostenute con atto a parte quindi ha sbagliato il presidente della Corte d'Appello.
Nella sentenza sulla scrittura privata viene detto che le firme dei soci dovevano essere congiunte oppure doveva esserci una delega. Abbiamo prodotto agli atti la delega (la controparte dice di non riconoscerla) e chiesto il sequestro giudiziario dell'appartamento perche' se usciamo il Cameranesi lo vende e non potremmo piu' rientrarne in possesso. Anche il sequestro e' stato respinto, stiamo aspettando le motivazioni.
Siamo disperati: cosa possiamo fare?
Tra poche settimane ci sara' nuovamente lo sfratto!
Con stima

Risposta ADUC
Sicuramente ha omesso particolari importanti, poiche' quello che non si capisce non e' tanto se sia o meno legittimo lo sfratto. A quanto pare, si tratta semplicemente di interpretazioni diverse della norma piu' che sbagli, e dunque il vostro legale dovrebbe impugnare in Cassazione la sentenza proprio su questo punto, fornendo i precedenti a suo supporto e chiedendo un giudizio sull'interpretazione corretta. Non si capisce appunto come siate arrivati -dalla sottoscrizione del compromesso- ad essere ritenuti privi di diritti sull'immobile: intendiamoci, e' vero che sulla proprieta' in quanto tale non avevate diritti diretti, ma e' anche pacifico che il fine del compromesso e' quello di garantire al compratore la promessa di controparte al trasferimento: sulla cui base, il compratore puo' adire l'autorita' giudiziaria per pretendere il trasferimento anche coattivo della proprieta', ottenendo l'adempimento contrattuale.
Pertanto e' importantissimo capire perche' non vi sia stato riconosciuto alcun diritto in merito: infatti, che possiate o meno rimanere nell'immobile e' tutto sommato secondario se comunque siete destinati a perdere non venendo ritenuti titolari di pretese legittime sull'immobile.
Pertanto, per decidere se andare avanti o meno, (ritardare l'inevitabile non serve a molto) consigliamo proprio di chiarire come e perche' si sia giunti a questo.
Chiaritolo, deciderete se impugnare o meno la sentenza in Cassazione, anche solo sulla base del mancato accoglimento della sospensione di sfratto, rimettendo in gioco il secondo grado.
Se ci e' possibile, ci informeremo anche noi sull'opinione generalmente ritenuta dominante in merito (e nel caso riscriveremo), tuttavia poco importa: se sentenze ci sono, la almeno teorica possibilita' di vedersi riconosciuta la ragione c'e', anche nel caso non fosse l'opinione dominante (e viceversa).
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