Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 dicembre 2001
Domanda 8 dicembre 2001
Subject: richiesta informazioni
Mi e' stata recapitata una contravvenzione per eccesso di velocita'. Non sono stato fermato dalla pattuglia, e' regolare?
Potrei ricevere la normativa in merito? Vi ringrazio

Risposta ADUC
Il fermo immediato e' opportuno e consigliabile e la sua mancanza puo' essere contestata: ma questo non toglie che le multe siano comunque valide. In caso volesse contestare la legittimita' del mancato fermo, sara' poi il giudice a valutare -nel caso specifico- se ve ne siano o meno gli estremi o se nella particolare situazione la multa debba ugualmente ritenersi legittimata.
Certezze di accoglimento non ce ne sono ma: sono solo ipotesi.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art.200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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