Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Salve, mi e' stata contestata una multa per eccesso di velocita' con mod.VELOMATIC 512 superando il limite di 49 kmh. senza l'immediato fermo (vel.99kmh. limite 50kmh.).
I motivi addotti per l'impossibilita' dell'immediata contestazione sono (testuali): In quanto Agente unico addetto al servizio, inoltre l'apparecchiatura ha consentito la rilevazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. (art.384/E Reg. C.d.S.). (Non e' specificato se si trattava di centro abitato o no). Mi conviene presentare ricorso al Giudice di pace? In caso non venisse accettato il ricorso mi verra' ritirata la patente (dato che deve presentare ricorso il conducente, di conseguenza un'autodenuncia, sia esso proprietario o utilizzatore?).
RICHIESTA - Salve, mi e' stata contestata una multa per eccesso di velocita' con mod.VELOMATIC 512 superando il limite di 49 kmh. senza l'immediato fermo (vel.99kmh. limite 50kmh.).
I motivi addotti per l'impossibilita' dell'immediata contestazione sono (testuali): In quanto Agente unico addetto al servizio, inoltre l'apparecchiatura ha consentito la rilevazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. (art.384/E Reg. C.d.S.). (Non e' specificato se si trattava di centro abitato o no). Mi conviene presentare ricorso al Giudice di pace? In caso non venisse accettato il ricorso mi verra' ritirata la patente (dato che deve presentare ricorso il conducente, di conseguenza un'autodenuncia, sia esso proprietario o utilizzatore?).
Risposta ADUC
Puo' presentare ricorso adducendo come motivazione il mancato fermo, ma sara' il giudice al quale lo presentera' a valutare sulla ammissibilita', sulla base anche degli elementi addotti dagli agenti; dunque non c'e' certezza di accoglimento e conseguentemente di successo.
Il ricorso, essendo presente l'eventualita' della sospensione della patente, potrebbe presentarla il proprietario dell'autovettura, non specificando chi fosse alla guida in quel dato giorno.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso, essendo presente l'eventualita' della sospensione della patente, potrebbe presentarla il proprietario dell'autovettura, non specificando chi fosse alla guida in quel dato giorno.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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