Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 dicembre 2001
Domanda 5 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Buon giorno,
La ditta mi ha dato una macchina come benefit.
In data 12/05/2001 mi è stata comminata una multa per "sosta in localita' vietata per la pulizia delle strade". Non avendo trovato il modulo di accertamento sulla macchina, non ho potuto estinguere il debito. Oggi (5/12/2001) alla mia ditta, e quindi a me, è arrivata via posta una RINOTIFICA della contravvenzione.
Si riporta la data del verbale (il 12/05/2001) e viene anche riportato "INIZIO TERMINE NOTIFICA 31/08/2001". Poichè esiste un inizio, suppongo vi sia anche una fine della notitica, passata la quale non sono piu' obbligato a pagare la contravvenzione.

Come ulteriore campo viene anche riportato: "Consegna all'Ufficio Postale di Milano piego raccomandato con R.R. in data 28/11/2001".
Dite che è decorso il termine massimo (qualcuno mi aveva detto 3 mesi), o la legge è cambiata allungando il termine massimo?
Grazie per le vostra gentile collaborazione
Distinti saluti

Risposta ADUC
La legge non e' cambiata: il termine per la notifica (non dovrebbe essere una rinotifica, ma una notifica e basta, a meno che non sia giunta prima una lettera alla societa' e dopo a lei) e' di 150gg. dall'identificazione del trasgressore. Il termine parrebbe pertanto decorso, essendo passati 7 mesi. Tuttavia, il fatto che sia indicato un "termine di inizio notifica" e che lei parli di "rinotifica", lascia presupporre che le cose non siano come sembra. Pertanto, parrebbe che ci sia realmente stata una notifica precedente (ma non e' chiaro per quale motivo sia stata erroneamente inoltrata ed a chi e se questo sia o meno giustificato) o perlomeno che vi siano state difficolta' nell'identificazione del trasgressore (ed anche su questo, occorrerebbe verificare la legittimita' o meno di simili ragioni). Pertanto, nel caso le motivazioni addotte fossero giustificabili, la notifica parrebbe correttamente fatta decorrere dal 31/8. Ma nel caso in cui non vi fossero giustificazioni valide, il termine di 150gg. sarebbe indebitamente stato superato, consentendo una legittima contestazione da parte degli interessati (la sua societa' ed eventualmente lei su loro esplicita delega).
Nel qual caso, sarebbe possibile la contestazione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice. Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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