Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 dicembre 2001
Domanda 5 dicembre 2001
Tipo_Form - CONSIGLI
RICHIESTA - Spett.le ADUC, oggi ho ricevuto per posta un verbale di contestazione per violazione dell'art.142 del C.D.S. Si tratta di una violazione del limite di velocita' di oltre 40 Km/h rilevata da una pattuglia di polizia tramite autovelox. Ricordo perfettamente che il giorno della contestazione sono stato sorpassato in superstrada da un automobile con targa tedesca che procedeva ad altissima velocita'. Al momento del sorpasso ho visto dietro di me il flash dell'autovelox e dopo 100-200 m. una seconda pattuglia di polizia ha fermato il veicolo tedesco. Subito dopo aver visto il flash, ho dato un'occhiata al tachimetro che segnava 80 Km/h, per cui rientravo nei limiti di velocita'. Nel rapporto c'è scritto che la Renault Clio da me guidata procedeva invece a una velocita' di 126 Km/h, superando di 46 Km il limite imposto... Un'altra cosa strana riguarda questa dicitura presente nel verbale:.Art.142/9-2 del nuovo CdS per il veicolo ATV targato NU20xxxx perchè: Patentato da meno 3 anni con veicolo superava oltre 40 KM/H i limiti massimi di velocita' (recidiva). Qui ci sono alcuni errori, perché
- possiedo la patente da piu' di tre anni
- il veicolo non è intestato a mio nome (è di mia madre), percio' non capisco come abbiano fatto dalla foto a sapere da quanti anni ho la patente, visto che alla guida poteva esserci chiunque.
- non esiste di cero la recidivita', in quanto non ho mai ricevuto una multa...Faro' sicuramente ricorso, ma temo che oltre alla multa di 655.000 lire possano ritirarmi la patente, in quanto c'è scritto di presentarsi con il modulo presso un ufficio di polizia. Volevo sapere se la presentazione del ricorso puo' impedire la sospensione della patente e se bisognera' necessariamente rivolgersi al Giudice di Pace affinchè la controversia abbia qualche speranza di essere risolta.
Vi ringrazio per l'attenzione.

Risposta ADUC
Potrebbe rivolgere al giudice di pace -tra le altre richieste- anche quella di sospensione della sanzione accessoria della patente. Tuttavia, c'e' il rischio che l'ordinanza di accoglimento della richiesta di sospensione le arrivi quando ormai non serve piu'. Occorrerebbe pertanto valutare -dopo aver preso visione della foto al Comando (infatti, un discorso e' contestare recidiva e questione dei 3 anni in realta' decorsi, altra e' la possibilita' effettiva di contestare l'erroneita' e l'infondatezza della multa comminata)- l'opportunita' di valutare soluzioni alternative.
Ad esempio: e' certo che l'episodio cui si riferisce la multa sia quello da lei ricordato e che dunque alla guida fosse proprio lei? Poiche' in caso cosi' non fosse, potrebbe anche dichiarare al Comando di non essere in condizione di identificare chi effettivamente fosse alla guida del mezzo al momento del rilievo addebitatole.
Nel frattempo, potrebbe provvedere a presentare il ricorso contro la sanzione pecuniaria, contestando la mancanza di fermo immediato, la recidiva e la data di emissione della patente, nonche' degli eventuali ulteriori rilievi desumibili dalle foto.
Quello che pero' ci pare strano e' come abbiano fatto a risalire a lei se l'auto e' a nome di sua madre.
In caso ricorra, ricordi quanto segue: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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