Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 dicembre 2001
Subject: richiesta di informazioni
buonasera, stavo leggendo la Vs pagina sulla modulistica, ed in particolare quella riguardanti le contravvenzioni eseguite con l'autovelox.
aho due domende da porvi:
1) nel mio caso l'infarzone e' stata rilevata con il modello di autovelox 104/c, (che consente di sapere immediatamente il rilievo del veicolo), ma sul verbale e' scritto che non hanno potuto fermarmi per impossibilita' di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessivaq velocita'. facevo 127 invece di 90
2)in un altra contravvenzone, sempre dovuta all'autovelox, invece e' scritto che non mi hanno fermato perche' l'agente stava gia' contestando un analoga contravvenzione, posso dire in questo caso che la macchinetta fotografica era fuori del controllo dell'addetto???
L'ultima domanda e' invece di carattere generale, mi interessava sapere se nel caso in cui il ricorso non mi sia accettato devo pagare un supplemento alla multa o qualche altra spesa dovuta al disturbo??
Certo di una vostra risposta, colgo l'occasione per salutarVi e porVi gli auguri er un buon Natale e felice anno nuovo.
buonasera, stavo leggendo la Vs pagina sulla modulistica, ed in particolare quella riguardanti le contravvenzioni eseguite con l'autovelox.
aho due domende da porvi:
1) nel mio caso l'infarzone e' stata rilevata con il modello di autovelox 104/c, (che consente di sapere immediatamente il rilievo del veicolo), ma sul verbale e' scritto che non hanno potuto fermarmi per impossibilita' di raggiungere il veicolo lanciato ad eccessivaq velocita'. facevo 127 invece di 90
2)in un altra contravvenzone, sempre dovuta all'autovelox, invece e' scritto che non mi hanno fermato perche' l'agente stava gia' contestando un analoga contravvenzione, posso dire in questo caso che la macchinetta fotografica era fuori del controllo dell'addetto???
L'ultima domanda e' invece di carattere generale, mi interessava sapere se nel caso in cui il ricorso non mi sia accettato devo pagare un supplemento alla multa o qualche altra spesa dovuta al disturbo??
Certo di una vostra risposta, colgo l'occasione per salutarVi e porVi gli auguri er un buon Natale e felice anno nuovo.
Risposta ADUC
Per la prima domanda: nel ricorso dovrebbe riuscire a dimostrare, in maniera certa ed inconfutabile, che il fermo era invece possibile -perche' ad esempio nelle vicinanze c'era una piazzola; ma comunque sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita' o meno del fermo, tenendo presente anche quanto affermato dagli agenti;
Anche per la seconda considerazione, dovrebbe avere delle prove di quanto detto, altrimenti non ci sono motivazioni valide per presentare un ricorso, o per lo meno di vederselo accogliere.
Con il ricorso si chiede la sospensione e l'annullamento della multa; se la sospensione non fosse concessa, entro i 60 giorni utili per il pagamento, conviene pagare, altrimenti se in udienza il giudice decidesse di non annullare la multa, questa raddoppierebbe, invece se decidesse di annullarla, avendo pagato, ci sarebbe il rimborso. Inoltre potrebbero esserci, in caso di rigetto del ricorso, spese tra le zero e le 200.000lire.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione, nello specifico: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Anche per la seconda considerazione, dovrebbe avere delle prove di quanto detto, altrimenti non ci sono motivazioni valide per presentare un ricorso, o per lo meno di vederselo accogliere.
Con il ricorso si chiede la sospensione e l'annullamento della multa; se la sospensione non fosse concessa, entro i 60 giorni utili per il pagamento, conviene pagare, altrimenti se in udienza il giudice decidesse di non annullare la multa, questa raddoppierebbe, invece se decidesse di annullarla, avendo pagato, ci sarebbe il rimborso. Inoltre potrebbero esserci, in caso di rigetto del ricorso, spese tra le zero e le 200.000lire.
Le ricordiamo le modalita' di opposizione, nello specifico: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Si ricordano i punti indicati dal Regolamento CdS nonche' da alcune sentenze di Cassazione, in merito a quali debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono sempre e comunque valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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